Diritto alla bigenitorialità: no a restrizioni supplementari senza un’adeguata motivazione
Commento a Cassazione Civile, Sezione Prima, Ordinanza n. 9674 dell’8 Aprile 2019 a cura dell’Avv. Maria Elisa Ventriglia
La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 8 aprile 2019 n. 9764, ribadendo quanto stabilito in numerose altre decisioni, ha affermato che, quando i genitori si lasciano, il figlio minore ha diritto di godere dell’apporto di entrambi, cristallizzando, ancora una volta, il c.d. “diritto alla bigenitorialita’ ” .
La Cassazione con la richiamata ordinanza precisa che, in tema di affidamento dei figli minori, l’autorità giudiziaria nel disciplinare le visite del minore con il genitore non collocatario, deve orientare la propria decisione sia verso l’esclusivo e superiore interesse del figlio minore sia in riferimento alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione causata dalla disgregazione dell’unione familiare; al fine di assicurare alla prole la presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli “una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi”.
Orbene, la Suprema Corte ancora le “restrizioni supplementari”, all’interesse superiore della prole. Infatti, la giurisprudenza, atteso il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, “ si è spinta a ritenere giustificata l’adozione, in contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori”. (Cass. 24/052018 n. 12954;)
Tuttavia, la giurisprudenza di fonte convenzionale, ha sottolineato l’esigenza di un controllo rigoroso su tali “Restrizioni supplementari” al diritto di visita; infatti, secondo la CEDU, le limitazioni ai tempi di frequentazione del minore con il genitore non collocatario, comportano il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori, pregiudicando il preminente interesse dei minori. (Corte EDU 9/02/2017, Solarino c. Italia).
La Corte di Strasburgo, scrivono gli Ermellini, chiama le autorità nazionali ad adottare tutte le misure necessarie a mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli, “nella premessa che per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare e che le misure interne che lo impediscono costituiscono un’ingerenza nel diritto protetto dell’art 8 della Convenzione.”
Nel caso posto in esame alla Suprema Corte, la Corte d’appello dopo aver ritenuto che la bambina “abbisogna di mantenere e semmai intensificare i rapporti con il padre, ma ciò in maniera graduale”, ha confermato, acriticamente i provvedimenti del giudice di prima cura, con motivazione praticamente assente sulle ragioni che eventualmente giustificavano l’esclusione di una frequentazione infrasettimanale della figlia con il padre. Né tantomeno sono state evidenziate ragioni di indegnità o incapacità del genitore di prendersi cura della bambina.
Tutto ciò, evidenziano gli Ermellini, in estremo contrasto con quanto stabilito dai giudici nazionali e dalla Corte Edu, determinando, dunque, una lesione del diritto alla bigenitorialità del minore, “garanzia di una stabile consuetudine di vita e di ferme relazioni affettive con entrambi”.
Avv. Maria Elisa Ventriglia
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