Omessi versamenti Iva: il ruolo spiana la strada al concordato
La procedura, contenuta nella legge fallimentare, costituisce causa di fondato pericolo per la riscossione, consentendo all’Amministrazione finanziaria di emettere la cartella di pagamento (Cassazione Civile, Sezione Quinta, Ordinanza 9441/2019 del 4 aprile 2019)
Nel corso della procedura di concordato preventivo è possibile iscrivere a ruolo, a titolo straordinario, le somme risultanti dalle liquidazioni periodiche dell’Iva dovuta e non versata entro i termini fissati dalla legge per il pagamento, a condizione che tali termini siano intervenuti prima dell’avvio della procedura. L’apertura di un concordato preventivo costituisce, infatti, una causa di fondato pericolo della riscossione, che legittima l’emissione di un ruolo straordinario.
Sono questi gli interessanti principi che si ricavano dalla pronuncia della Cassazione n. 9441 del 4 aprile 2019.
Il giudizio di merito
L’Agenzia delle entrate, in seguito all’omesso versamento dell’Iva relativa alle liquidazioni del 2009 e dei primi mesi del 2010, iscriveva a ruolo l’imposta dovuta. Ne scaturiva la notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnazione.
La società ricorrente, per mezzo dei liquidatori giudiziari, rilevava che il mancato versamento delle imposte fosse attribuibile all’impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti preesistenti in conseguenza dell’apertura del concordato preventivo avvenuta anteriormente alla scadenza dei termini di versamento dell’Iva, ossia il 16 marzo 2010.
La Ctp di Perugia annullava la cartella di pagamento e la Ctr dell’Umbria confermava l’esito della sentenza di primo grado.
In particolare, secondo i giudici del gravame, in costanza di concordato preventivo, è preclusa l’emissione di un ruolo straordinario in quanto non sussiste il fondato pericolo della riscossione e, ai sensi dell’articolo 168 della legge fallimentare, è precluso ai singoli creditori di intraprendere azioni esecutive sul patrimonio dell’imprenditore, così come al debitore di procedere al pagamento dei debiti concorsuali.
Per i giudici di merito, dunque, non era possibile riscuotere il credito erariale, le sanzioni e gli oneri della riscossione con la cartella di pagamento notificata successivamente all’apertura del concordato preventivo.
Avverso la pronuncia della Ctr, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, in particolare, la circostanza secondo cui il credito da omesso versamento delle somme derivanti dalle liquidazioni periodiche potesse essere fatto valere, in sede di insinuazione, soltanto attraverso l’iscrizione a ruolo e che, una volta constatato l’omesso versamento ante concorso, tale iscrizione e la conseguente notifica della cartella potesse essere effettuata anche dopo l’attivazione del concordato.
Le riflessioni della Cassazione
La suprema Corte, in accoglimento di alcuni motivi sollevati dall’Agenzia, ha cassato, con rinvio alla Ctr dell’Umbria, la pronuncia.
Secondo i giudici di legittimità, per dirimere la questione è fondamentale capire se il credito tributario sia sorto anteriormente o posteriormente all’apertura del concordato preventivo. È essenziale, dunque, verificare se il termine di scadenza del versamento dell’Iva periodica a debito sia già decorso, come asserito dall’Agenzia, al 16 marzo 2010 (data di inizio della procedura).
Per i giudici, una volta appurato l’omesso versamento, è consentito all’Agenzia di procedere all’iscrizione a ruolo e all’emissione della relativa cartella di pagamento, anche successivamente all’apertura della procedura concorsuale. A tal proposito, precisano che l’iscrizione a ruolo e la cartella rappresentano “…un utile strumento attribuito all’amministrazione per determinare i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi, ancorché non vi sia attività espropriativa da compiere da parte dell’amministrazione finanziaria, al solo fine di legittimare l’amministrazione alla partecipazione ai successivi riparti e alle successive fasi del procedimento concorsuale”.
Sul punto, la Cassazione precisa che costituisce ius receptum l’affermazione secondo cui, successivamente all’apertura del concorso, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a richiedere le somme anche attraverso l’emissione di un ruolo straordinario. Ciò in quanto la procedura concorsuale sia che si tratti di fallimento, sia di concordato preventivo, costituisce una causa di fondato pericolo per la riscossione, che legittima l’iscrizione a ruolo delle intere somme dovute dal contribuente comprensive di tributi, interessi e sanzioni.
Osservazioni
Con la pronuncia in commento, la Cassazione chiarisce che, in caso di concordato preventivo, l’Agenzia è legittimata a emettere il ruolo anche successivamente all’avvio della fase di concordato sempreché esso sia riferito a crediti, nella specie omessi versamenti di imposte, sorti antecedentemente.
Per gli omessi versamenti il “consolidamento” del credito erariale si verifica nel momento in cui si realizza l’infruttuoso decorso del termine fissato dalla legge per il pagamento. Tale termine deve essere antecedente all’apertura della procedura concorsuale.
Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’anteriorità del credito che, nel caso esaminato, secondo l’Agenzia, può essere desunta dalla consultazione dei documenti allegati agli atti di causa. Dimostrata tale circostanza, è possibile procedere all’emissione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento anche in costanza della procedura concorsuale.
Questi ultimi atti, secondo la Cassazione, sono essenziali per “formalizzare la propria domanda di partecipazione al concorso” fra i creditori.
L’emissione della cartella di pagamento non viola, peraltro, la par conditio creditorum e non si pone in contrasto con il disposto di cui all’articolo 168 della legge fallimentare secondo cui, durante la fase concorsuale, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. L’emissione della cartella non è ascrivibile tra gli atti dell’esecuzione, bensì si configura come atto conclusivo di un iter strumentale alla formazione del titolo esecutivo e all’esercizio dell’azione di esecuzione forzata (cfr Cassazione, pronunce nn. 30584/2017 e 49/2014).
In sostanza, la Cassazione, confermando l’orientamento di una risalente pronuncia di legittimità (Cassazione, n. 7654/1999), chiarisce che il concordato preventivo costituisce di per sé una causa di fondato pericolo per la riscossione. L’Agenzia può dunque legittimamente procedere a iscrivere a titolo straordinario imposte, sanzioni e interessi ed emettere la relativa cartella di pagamento.
Stefano Scorcia – Fiscooggi.it
Allegato Pdf:
Cassazione Civile, Sezione Quinta, Ordinanza 9441/2019 del 4 aprile 2019