Il cd. Decreto sicurezza. La riforma della corruzione e la prescrizione del reato.
Resoconto del Convegno tenutosi a Nocera Inferiore (SA) il 22 Febbraio 2019
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Si è tenuto venerdì 22 febbraio, presso la biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, dedicata alla memoria dell’avvocato Maurizio Cingolo, il primo evento formativo del 2019, organizzato dall’Associazione Nazionale Forense, a.t.a. di Nocera Inferiore, in materia penale.
Temi dell’incontro sono stati il Decreto sicurezza, la legge spazzacorrotti e la nuova prescrizione, argomenti al centro anche del dibattito politico degli ultimi tempi.
“E’ doveroso sottolineare come le riforme, proposte nelle norme all’attenzione del presente convegno, cozzino con la situazione del nostro Tribunale, in forte sofferenza per l’alto carico di lavoro, aumentato con l’ampliamento dei suoi originari confini, oggi spostati sino a Cava de’Tirreni e Mercato San Severino e, dall’altro, una pianta organica del personale (magistrati e cancellieri) ben al di sotto delle reali necessità”, ha denunciato Vincenzo Sirica, Segretario Generale di A.N.F. a Nocera Inferiore dal maggio del 2018. Ha, poi, concluso “Le associazioni forensi rappresentano un’opportunità per gli avvocati che vogliono dedicare parte del loro tempo anche alla conoscenza delle dinamiche della politica forense e prepararsi così un giorno per un potenziale impegno nelle istituzioni della categoria. Invito tutti i colleghi, soprattutto i più giovani, a farsi avanti ed a partecipare alle nostre numerose iniziative”.
Il Consigliere Rosanna Pacelli ha porto i saluti dell’Ordine forense e del Presidente Aniello Cosimato, congratulandosi con A.N.F. per il suo pluriennale impegno in favore degli avvocati.
Le relazioni sono state aperte dall’intervento della Dott.ssa Montone, Giudice penale del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha affrontato in maniera chiara e sintetica il testo normativo, meglio conosciuto come “decreto sicurezza”, concentrandosi su quegli aspetti, particolarmente rilevanti per gli operatori del diritto, quali: immigrazione, introduzione del delitto di esercizio molesto dell’accattonaggio, parcheggiatori abusivi, custodia presso terzi dei veicoli sequestrati, invasione di terreni ed edifici con conseguente modifica dell’art. 633 c.p., soffermandosi infine sulle azioni di prevenzione al terrorismo.
Non sono mancati, nonostante la complessità dell’intervento legislativo, interessanti spunti pratici da parte della Dott.ssa Montone la quale, in ordine al delitto di esercizio molesto dell’accattonaggio, ha evidenziato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all’uso dei minori nell’attività di accattonaggio, così come previsto dall’art. 21 quinques, laddove vi è una parte della giurisprudenza che ritiene violata la norma anche qualora trattasi di neonati, mentre altra parte della giurisprudenza ritiene di dover escludere la violazione di tale disposizione in presenza di neonati, atteso che nel neonato manca la consapevolezza di essere utilizzato per l’accattonaggio, occorre cioè che egli sia già in grado di recepire gli stimoli negativi.
Dopo l’intervento della Dott.ssa Montone, ha preso la parola l’Avv. Michele Alfano, già presidente della Camera Penale, che nell’analisi delle disposizioni introdotte dalla “legge spazzacorrotti”, ha cautamente rilevato come il legislatore abbia onerato, con questa riforma, il magistrato di ulteriori compiti e funzioni che esulano dal ruolo istituzionale, atteso che il compito del Magistrato non può dispiegare effetti preventivi rispetto alla commissione della eventuale violazione.
Tra gli argomenti di maggior rilievo, l’Avv. Alfano ha concentrato la propria attenzione sugli interventi prominenti della riforma, ovvero: il lifting sanzionatorio al rialzo del range edittale previsto per il delitto di corruzione della funzione ( che passa da 1 – 6 anni di reclusione a 3- 8 anni di reclusione); l’ampliamento applicativo delle pene accessorie della incapacità in perpetuo di contrarre con la pubblica amministrazione e della interdizione dai pubblici uffici; il ripristino della discrezionalità del giudice in relazione all’applicazione delle sanzioni accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nelle ipotesi di pena patteggiata e di riconoscimento della sospensione condizionale della pena; l’irrigidimento delle sanzioni interdittive per l’ente; l’introduzione di una circostanza aggravante per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, commesso dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (punito con una pena detentiva da 1 a 4 anni di reclusione).
Il convegno si è chiuso con l’intervento dell’Avv. Maria Mercedes Pisani, neo coordinatrice della commissione penale di A.N.F. Nocera Inferiore, la quale ha svolto una disamina della riforma concernente la prescrizione volgendo lo sguardo anche oltre i nostri confini. Invero, prima di addentrarsi nella esposizione della riforma della prescrizione, così come strutturata dal Legislatore Italiano con la legge nr. 3 del 09.01.2019, l’Avv. Pisani ha presentato un breve excursus dell’istituto della prescrizione attualmente vigente in Belgio, Francia, Spagna, Regno Unito, USA e Canada, con ciò evidenziando come in questi ordinamenti la prescrizione rappresenti soltanto un incidente dovuto all’inattività degli organi amministrativi e giudiziari in misura fisiologica, mentre in Italia, per pregiudizio ma senza alcun fondamento, come evidenzia anche il Primo Presidente della Corte di Cassazione nella relazione di apertura dell’anno giudiziario, si sostiene che la prescrizione sia piuttosto il risultato di strategie dilatorie della difesa.
Il fulcro della modifica può così sintetizzarsi: (art. 158 codice penale) modifica del dies a quo nel reato continuato, ovvero, si riprenderà a considerare unitariamente il reato e la prescrizione decorrerà dal momento in cui è cessata la continuazione con conseguente spostamento del termine iniziale in avanti nel tempo; (art. 159 codice penale) si prevede una sospensione completa della prescrizione, dalla pronuncia della sentenza fino a quando la stessa diventa esecutiva.
Si stabilisce un vero e proprio nuovo sistema di calcolo, un arresto radicale e indipendente dall’esito della sentenza, chiarisce l’Avv. Pisani, la quale non si esime dal denunciare le possibili violazioni di una simile riforma con particolare riguardo all’impatto che essa può avere sulla durata del processo con violazione dell’art. 111 della Costituzione nonché dell’Art. 6 della CEDU; la potenziale lesione del diritto di difesa, protetto dall’articolo 24 della Costituzione per l’obiettiva difficoltà di garantire a distanza di tempo efficacia probatoria; infine anche la violazione dell’articolo 27 della costituzione poiché si svilisce il principio per il quale la pena che viene comminata all’esito del giudizio debba ragionevolmente tendere alla rieducazione e riabilitazione del condannato.
E’ stato infine sottolineato il pericolo che con l’entrata in vigore di questo tipo di riforma si verifichi un aumento dei procedimenti di risarcimento per ingiusta durata del processo, con l’applicazione della “legge Pinto” e senza escludere nuovi ricorsi alla CEDU.
Articolo curato dalla Commissione penale dell’Associazione Nazionale Forense Sede di Nocera Inferiore