Penale

Mantenimento figlio minore: si al reato anche in assenza di stato di bisogno

Commento a Cassazione Penale 13 giugno 2018, n.27175 a cura dell’Avv. Rosalba Chiumiento

Il mancato mantenimento al figlio minore è punibile anche se lo stesso non versa in stato di bisogno, ritenendosi comunque configurata l’ipotesi di reato di cui all’art.570 bis C.p. E’ quanto statuito dalla Cassazione penale, Sez. VI, con una pregnante Sentenza del 13 giugno 2018, n.27175, che spiega la reale portata del novellato art. 570 bis C.p., introdotto dal decreto n.21 del 01 marzo 2018 ed in vigore dal 6 aprile 2018.

Al vaglio della Suprema Corte è il caso di un genitore che, per essersi sottratto all’obbligo di corrispondere in favore della figlia minore l’assegno mensile di mantenimento di Euro 450 e la somma corrispondente al 50% delle spese straordinarie documentate, così come previsto dalla sentenza di scioglimento del matrimonio, emessa dal Tribunale meneghino e confermata dalla Corte di Appello, veniva condannato per il reato previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, alla pena di tre mesi di reclusione ed Euro 400 di multa.

La sentenza in commento pone l’accento sulla nuova norma che sanziona, con le pene previste dall’art. 570 C.p., la condotta del coniuge che “si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. La Suprema Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla statuizione impugnata la ritiene immune da censure, concludendo per l’applicazione della nuova norma in quanto si pone in continuità normativa, essendo rimasta immutata la struttura del reato.

Segnatamente alle pene, l’art. 570 bis C.p., rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” dispone che “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro”.

Il caso in esame offre lo spunto anche per ribadire il consolidato principio secondo cui “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno di un minore il quale, appunto perché tale, non è in grado di procacciarsi un reddito proprio, è un dato di fatto incontrovertibile per cui entrambi i genitori sono tenuti a provvedere per ovviarvi; il reato sussiste anche quando l’altro genitore provveda, direttamente o indirettamente, in via sussidiaria ai bisogni della prole”.

Ora, mentre l’art. 570 C.p. nel prevedere al secondo comma i casi di omissione per la configurabilità dell’inadempimento come reato (chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa) limitava, alle predette ipotesi, l’applicabilità delle sanzioni penali nel caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, il D. Lgs. n. 21/2018 si pone in un’ottica innovativa di ampliamento delle tutele e delle condotte integranti gli estremi del reato, rispetto a quelle previste dall’art. 570 C.p., che limitava la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti in maniera generica e rimettendo poi al giudice la valutazione della gravità dell’inadempimento e la conseguente inflizione della pena. Deve osservarsi, tuttavia, che la norma in esame, che doveva semplicemente riproporre le previgenti disposizioni penali di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, ed alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, norme che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dal D. Lgs. n. 21 del 2018, art. 7, lett. b) e d), a ben vedere, introduce nuove fattispecie criminose: la prima consiste nel sottrarsi alla corresponsione di ogni tipologia di assegno – dunque, anche quello a favore del minore – dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio; la seconda fattispecie integra la violazione di obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli. Può osservarsi, dunque, che, nonostante l’encomiabile intento del legislatore di incrementare la tutela delle parti deboli della famiglia, il novellato art.570 bis C.p., configurando situazioni non pienamente sovrapponibili rispetto all’assetto precedente, determina una palese violazione della limitazione posta dalla legge delega – di mera traslazione di figure criminose già esistenti.

Infatti, l’art. 570 bis punisce qualsivoglia sottrazione all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno, così da estendere, apparentemente, la tutela prevista in favore dei figli dall’art. 3 della legge n.54 del 2006 anche al coniuge separato. Non può non evidenziarsi, inoltre, che il mancato riferimento al disposto di cui all’art. 4 della citata normativa nella novellata disposizione negherebbe siffatta protezione penalistica ai figli di genitori non coniugati, sacrificando la ratio della stessa legge n.219 del 10 dicembre 2012 che equipara figli naturali a quelli legittimi, così da creare una evidente disparità di trattamento, a meno che non ricorra l’ipotesi dello stato di bisogno, indefettibile per l’applicazione dell’art. 570, comma 2, C.p.. Desta, infine, qualche dubbio, il riferimento all’espressione “affidamento condiviso dei figli” mancando qualsiasi richiamo all’affidamento esclusivo. Dovrebbe significare che la violazione degli obblighi economici non porti all’applicazione dell’art.570 bis C.p. allorquando non vi sia affidamento condiviso? Come deve interpretarsi poi l’espresso richiamo al matrimonio? Dovrebbe escludersi che il reato possa considerarsi integrato anche nel caso di omissione dell’obbligo al mantenimento in ipotesi di coppie di fatto? L’auspicio è che il legislatore, proprio in virtù di quell’intento di rafforzare la tutela, nei confronti di coloro che hanno diritto al mantenimento, detti una disciplina compiuta che contempli tutte le situazioni in cui sia previsto tale obbligo. Nel mentre, si attende il contributo illuminante della Giurisprudenza di legittimità e di merito al fine di vedere punita ogni violazione degli obblighi di assistenza familiare verso una sempre crescente tutela delle parti deboli della famiglia.

Allegato pdf: Cassazione penale, Sez. VI n. n.27175 del 13 giugno 2018

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