L’avviso di accertamento sospeso non blocca la cartella di pagamento
Si tratta, infatti, precisano i giudici di legittimità, di un atto prodromico all’esecuzione del provvedimento impositivo e, quindi, in tribunale, i due viaggiano autonomamente
Questo il principio che si ricava dalla pronuncia della Cassazione n. 30584 del 20 dicembre 2017.
Il giudizio di merito.
Il giudizio ha a oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento conseguente alla iscrizione a titolo straordinario delle somme richieste con avviso di accertamento impugnato anch’esso in separato giudizio.
Contro tale cartella la società contribuente ricorreva in Commissione tributaria. Soccombente in primo grado, nel giudizio di gravame la ricorrente ha ribaltato l’esito in proprio favore. In particolare, la Ctr ha ritenuto che, in virtù della sospensione dell’esecuzione dell’avviso di accertamento presupposto, disposta ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del Dlgs 546/1992 nel parallelo giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, non fosse più possibile notificare la cartella di pagamento conseguente all’iscrizione a titolo straordinario delle somme accertate che, quindi, la stessa doveva essere annullata.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione ritenendo errata l’interpretazione del Tribunale regionale.
La pronuncia della Cassazione.
La Cassazione, con la pronuncia in commento, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente e rinviato alla Ctr per il riesame della controversia.
I giudici di legittimità hanno chiarito che è legittimo notificare la cartella di pagamento in presenza di un provvedimento giudiziale di sospensione dell’esecuzione dell’avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto. Ciò in quanto la “…sospensione dell’atto impositivo, concernendo l’esecuzione, non spiega diretti effetti sulla cartella, che è atto prodromico dell’esecuzione…”. Secondo il Collegio supremo, se il contribuente avesse voluto sospendere la cartella di pagamento avrebbe, comunque, avuto la possibilità richiederlo all’interno del giudizio a essa relativo.
Ad abundantiam, i giudici sottolineano che la pronuncia di annullamento appare ancor di più inutiliter data se si considera che la sospensione era venuta comunque meno in conseguenza del rigetto dell’impugnativa dell’avviso di accertamento. Tale pronuncia aveva, dunque, avuto l’effetto di caducare il provvedimento di sospensione con efficacia ex tunc (cfr Cassazione, 13855/2010).
Osservazioni
Con la decisione in esame la Corte suprema dà seguito a un orientamento di legittimità sviluppatosi già da diversi anni (Cassazione, 1249/2016, 12495/2016, 49/2014 e 8279/2008).
Secondo questo orientamento, la cartella di pagamento si configura come atto conclusivo di un iterstrumentale alla formazione del titolo esecutivo e all’esercizio dell’azione di esecuzione forzata. La cartella non è, dunque, atto dell’esecuzione. Prova ne sia che l’impugnazione è proponibile dinanzi al giudice tributario, a differenza delle controversie attinenti alla fase dell’esecuzione forzata che sono invece esperibili dinanzi al giudice ordinario. Ne deriva che la concessione della sospensione giudiziale relativa all’avviso di accertamento, non incide sulla possibilità di iscrivere a ruolo e notificare la successiva cartella di pagamento. La sospensione giudiziale, se concessa, incide sulla sola fase di esecuzione dell’atto impositivo, non invalidando invece il “prodromico” atto costituito dalla cartella di pagamento. Per sospendere giudizialmente la cartella di pagamento è invece necessario che il provvedimento di sospensione sia emesso nel relativo giudizio.
I giudici avvalorano il loro ragionamento evidenziando che ai sensi dell’articolo 47 del citato Dlgs 546/1992 la sospensione giudiziale decade automaticamente con effetti ex tunc nel momento in cui si perviene a una decisione di rigetto dell’impugnazione. Pertanto, è risultato ancor più illogico annullare la cartella di pagamento dopo la decisione di rigetto dell’impugnazione posto che quest’ultima, di fatto, ha determinato la cancellazione retroattiva della precedente sospensione giudiziale.
I principi evocati nella pronuncia in esame possono essere applicati anche in casistiche analoghe. Si pensi, ad esempio, alle cartelle di pagamento emesse in seguito alla notifica di avvisi di liquidazione e/o rettifica dell’imposta di registro.