Il Processo Penale Minorile
Il processo penale a carico dei minorenni è retto da regole del tutto particolari, dettate dall’esigenza di tutelare l’imputato minorenne, soggetto considerato da “recuperare” più che da “punire”.
Si tratta di un rito del tutto specializzato e modellato sulla figura del minorenne, con misure processuali di vantaggio per lo stesso (possibilità di concessione dell’istituto del perdono giudiziale o dell’irrilevanza del fatto già dall’udienza preliminare, limitazione dei casi di privazione della libertà personale del minorenne quale misura cautelare).
Qualora un fatto costituente reato sia commesso da un imputato minore degli anni diciotto la competenza a giudicare sarà sempre e comunque del Tribunale per i minorenni, e ciò anche nel caso in cui il processo inizi nel momento in cui l’imputato abbia ormai raggiunto la maggiore età: l’unico dato importante è infatti l’età in cui fu commesso il reato.
La peculiarità della giurisdizione minorile è che gli organi giudicanti sono specializzati ed in composizione “mista”; infatti a giudicare il minorenne sarà sempre un organo collegiale (anche in udienza preliminare, a differenza di quanto avviene nel processo a carico di maggiorenni) ed oltre ai Giudici “togati” (di professione) ci saranno anche Giudici “laici”, ovvero professionisti esperti in materie di pedagogia e psicologia, utili ad una comprensione e valutazione della personalità del minorenne.
Tra le più importanti differenze rispetto al rito previsto per gli imputati maggiorenni vi è l’impossibilità di costituzione di parte civile da parte della persona danneggiata dal reato, l’esclusione del rito del patteggiamento (poiché si ritiene che il minore non abbia gli strumenti cognitivi per accedere con consapevolezza a tale istituto) e l’impossibilità di definire il procedimento con decreto penale di condanna (poiché tale rito non permette un’adeguata analisi della personalità del minore).
L’udienza preliminare (che come detto si svolge davanti ad un organo collegiale) avrà come possibile esito o il rinvio a giudizio dell’imputato, oppure una condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostituiva (sempre che il P.M. lo richieda), oltre che una declaratoria di non doversi procedere.
Nel giudizio minorile, oltre alla sentenza di non doversi procedere per i casi previsti anche nel rito a carico di imputati maggiorenni (proscioglimento nel merito, estinzione del reato, etc.), si può addivenire ad un perdono giudiziale o ad una declaratoria di irrilevanza dl fatto.
Tali esiti definitori del giudizio sono tuttavia condizionati al consenso del minore, che deve essere prestato prima dell’inizio della discussione.
Il perdono giudiziale determina l’estinzione del reato e può essere concesso qualora il Giudicante non debba irrogare una pena detentiva superiore a due anni, e pensi che il minore non commetterà in futuro altri reati.
Il perdono giudiziale può essere concesso o nell’udienza preliminare o nel successivo giudizio dibattimentale.
La declaratoria di irrilevanza del fatto, oltre che in udienza preliminare ed all’esito del dibattimento, può essere concessa anche nel corso delle indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero; tale provvedimento potrà essere assunto qualora si ritenga che il fatto sia di minima offensività sociale, abbia prodotto delle conseguenze di particolari tenuità e si tratti di comportamento occasionale.
Per quanto non specificamente dettato dalle norme che regolano il rito penale minorile si applicheranno per il resto tutte le regole del giudizio a carico degli imputati maggiorenni.
Avv. Giuseppe Migliore – Studio penale Roma