La competenza territoriale per l’avvocato che deve conseguire il pagamento dei propri compensi
Nota a Cass. Civ. sent. n. 18264/2016
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Tra le tante preoccupazioni di un legale vi è anche quello… del recupero dei propri compensi. Tratta dell’argomento, sotto il profilo della competenza territoriale e delle diverse opzioni che si profilano per l’avvocato, la sentenza numero 18.264 del 2016 della Cassazione.
La Suprema Corte, infatti, veniva investita, con regolamento di competenza, per risolvere la problematica sorta in occasione di opposizione, ad opera del debitore, al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall’avvocato e finalizzato al recupero dei propri compensi.
In particolare, la Cassazione ricorda che il legale che ambisce (potrà sembrare strano…) a conseguire il pagamento dei propri compensi può, nel rispetto dell’art. 637 c.p.c., adire in via monitoria:
1) in base al primo comma, la Autorità Giudiziaria che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria;
2) in base al comma due del medesimo articolo, adire in via monitoria l’Autorità Giudiziaria che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce;
3) infine, in base al comma tre dell’art. 637 c.p.c., adire in via monitoria l’autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Consiglio dell’Ordine al cui albo l’avvocato è iscritto.
Avv. Gianluca Artiaco – Foro di Napoli