Le notifiche via Pec seguono il processo tributario telematico
Le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono ammesse solo nei pochi ambiti territoriali in cui sono operative le disposizioni sul processo tributario telematico. Pertanto, in tutte le altre parti del territorio nazionale la notifica della sentenze tramite Pec non fa decorrere il termine breve di 60 giorni per la sua impugnazione. L’importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza 17941 del 12 settembre 2016.
I giudici di Piazza Cavour, dopo una breve ricostruzione del quadro normativo, chiariscono «che le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico». Aggiungono, inoltre, che in deroga alle nuove norme sul processo tributario, contenute nella legge di riforma (decreto legislativo 156/2015), che fissano la sua entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, le procedure telematiche «si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui al dm ministero economia e finanze 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3». Nello specifico, l’articolo 16 del decreto ministeriale del 4 agosto 2015 ha già previsto l’entrata in vigore del processo telematico in via sperimentale «per i ricorsi dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana». Dunque, alla data del 5 dicembre 2014, la notifica tramite Pec effettuata dal difensore della contribuente all’amministrazione finanziaria della sentenza resa dalla Ctr della Campania tra le parti, non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per Cassazione». Secondo la Cassazione la suddetta notifica, «in assenza della previsione delle regole tecniche di attuazione, deve ritenersi giuridicamente inesistente». E per le notifiche a mezzo Pec delle sentenze tributarie va esclusa qualsiasi forma di sanatoria per conseguimento dello scopo dell’atto. Se non viene effettuata la notifica, o non è regolare, l’impugnazione può essere proposta entro sei mesi dal deposito della sentenza.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 37E/2010, ha precisato che a seconda della modalità prescelta la decorrenza del termine breve deve essere provata attraverso la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario o dei messi, con la ricevuta rilasciata dall’ufficio locale al quale è consegnata la sentenza o con l’avviso di ricevimento. In quest’ultimo caso nell’avviso deve essere indicata la data in cui il destinatario ha ricevuto la sentenza in plico senza busta. Qualora la sentenza non venga notificata dall’ufficiale giudiziario o dal messo, deve essere depositata in segreteria copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione unitamente all’avviso di ricevimento.
Sergio Trovato, fonte Il Sole 24 Ore