Obbligo di deposito telematico: Il reclamo su carta è inammissibile
Per il Tribunale L’Aquila. Il reclamo su carta è inammissibile. Vale l’obbligo di deposito telematico previsto dalla legge 228/2012
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Il reclamo, pena l’inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, va depositato solo in via telematica, trattandosi di atto della parte già costituita e non di atto introduttivo. Con reclamo, del resto, si intende proseguire l’originario procedimento. Lo precisa il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del 4 luglio 2016 (presidente Riviezzo).
La pronuncia verte sul caso di una donna che aveva agito per la reintegra nel possesso di un fondo di sua proprietà. Ricorso respinto, ma la signora ha proposto reclamo perché il giudice avrebbe errato nel non riconoscere la volontà di controparte di ledere i propri diritti. La controparte, però, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del reclamo, in quanto depositato in forma cartacea e non telematica, come dovrebbe, invece, avvenire per tutti gli atti endoprocedimentali.
Eccezione accolta, perché la legge 228/2012 (legge di Stabilità 2013) ha introdotto nel Dl 179/2012 l’articolo 16-bis, che prevede l’obbligo di deposito telematico degli atti processuali delle parti precedentemente costituite, a decorrere dal 30 giugno 2014. È evidente, allora, che gli atti prodotti in forma diversa da quella telematica, siccome depositati in violazione della normativa di legge, dovranno essere dichiarati inammissibili.
Nel sostenerlo, il Tribunale richiama l’orientamento giurisprudenziale e dottrinario prevalente, intervenuto più volte a sottolineare come il procedimento di reclamo possa definirsi «una nuova decisione sulla domanda cautelare o sommaria effettuata da un diverso giudice non sovraordinato a carattere devolutivo-sostitutivo», tale da costituire, a ben vedere, «la prosecuzione dell’originario procedimento e non una fase successiva e distinta dello stesso». Di qui la conclusione per cui il reclamo, qualificabile come atto della parte già costituita, dovrà essere presentato esclusivamente attraverso modalità telematica a pena di inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio (in tal senso, tra le altre, la sentenza 6 marzo 2015 del Tribunale di Torino).
A confermarlo, sia la formulazione della norma che ricorre, non a caso, all’avverbio «esclusivamente» sia l’espressa previsione dell’obbligatorietà di tale forma di deposito. Il disposto, in effetti, contiene soltanto il riferimento alla parte già costituita e non reca alcun richiamo all’introduzione di una fase di giudizio. Motivo per cui, annotano i giudici, nel caso concreto non si sarebbero potute applicare neppure le previsioni di cui agli articolo 121 e 156 del Codice di procedura civile, «che si riferiscono agli atti processuali e non alle modalità e formalità di deposito».
Ancora, era da ritenersi irrilevante la circostanza inerente la formazione di un altro fascicolo d’ufficio con attribuzione di un diverso numero di ruolo, poiché teso solo a consentire l’organizzazione della cancelleria e la formazione dei collegi e dei ruoli.
Peso escluso, infine, anche al fatto che risultava versato un contributo unificato, dovendo ricondursi tale adempimento a ragioni meramente «tributarie non idonee ad incidere sulla natura giuridica del procedimento». Soluzione inevitabile, allora, quella di sancire l’inammissibilità del reclamo sicché depositato in forma cartacea e ritenere, così, assorbita ogni altra questione.
Selene Pascasi
Fonte: Il Sole 24 Ore