Amministrativa

DASPO: Riconosiuta l’esimente dello stato di necessità

catania-avellino-ultrad-2015E’ ammessa la reazione, con comportamenti pur astrattamente censurabili in presenza di situazioni di oggettivo pericolo per l’incolumità propria od altrui ove il fatto sia proporzionato al pericolo (per lo stato di necessità, a norma dell’art. 54, primo comma, c.p.). Nella fattispecie il Tar ha annullato il Daspo emesso nei confronti di tre sostenitori dell Us Avellino in quanto dall’esame dei filmati del 29 marzo 2015, riproducenti i fatti verificatisi nel settore ospiti dello stadio Massimino di Catania inoccasione dell’incontro di calcio Catania-Avellino, si evidenziava che l’Amministrazione intimata ometteva di considerare gli atti di violenza perpetrati dai tifosi catanesi in danno di quelli Irpini e che avevano determinato la sussistenza di uno “stato di necessità”, in loro favore.


Il Tar ha quindi accolto in pieno la tesi sostenuta dalla difesa dei tre tifosi Irpini, e rapprsentata dall’Avv. Gianfranco Fidone.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sentenza 194/2016

sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2015, proposto da:
I.G, S.V., L.A. e L.A., rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Francesco Fidone, con domicilio eletto presso Giuseppe Caltabiano in Catania, Via Livorno, 10;
contro

Questura di Catania, in persona del Questore p.t.;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

-del provvedimento n° 1807/2015-1 M.P.17 emesso dal Questore della provincia di Catania in data 31-3-2015, con il quale viene comminato il c.d. “DASPO” per la durata di cinque anni e, ove occorra, del relativo verbale di notifica del provvedimento e della prescrizione dell’obbligo di firma ad esso allegato;
-del provvedimento n° 1779/2015-1 M.P.17 emesso dal Questore della provincia di Catania in data 31-3-2015, con il quale viene comminato il c.d. “DASPO” per la durata di otto anni e, ove occorra, del relativo verbale di notifica del provvedimento e della prescrizione dell’obbligo di firma ad esso allegato;
-del provvedimento n° 1778/2015-1 M.P.17 emesso dal Questore della provincia di Catania in data 31-3-2015, con il quale viene comminato il c.d. “DASPO” per la durata di quattro anni e, ove occorra, del relativo verbale di notifica del provvedimento e della prescrizione dell’obbligo di firma ad esso allegato;
-del provvedimento n° 1777/2015-2 M.P.17 emesso dal Questore della provincia di Catania in data 29-3-2015, con il quale viene comminato il c.d. “DASPO” per la durata di cinque anni e, ove occorra, del relativo verbale di notifica del provvedimento e della prescrizione dell’obbligo di firma ad esso allegato;
-nonché di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Catania e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

In data 29 marzo 2015 i Sig.ri I.G, S.V., L.A. e L.A. , assieme ad altri tifosi dell’Avellino, si recavano presso lo Stadio Angelo Massimino in Catania, dove doveva svolgersi l’incontro del campionato di serie B fra la compagine locale e quella irpina. L’accesso allo stadio risultava tuttavia viepiù difficoltoso, tanto per la difficoltà incontrata dagli operatori nell’azionare i varchi per l’accesso allo stesso, quanto per i comportamento intemperanti posti in essere dai tifosi della squadra etnea. Accadeva così che l’ingresso allo stadio dei tifosi avellinesi avvenisse eludendo il controllo degli stewards, con azionamento del pulsante sblocca-tornello da parte di uno di tali tifosi, ed altre condotte – ritenute dalla Questura di Catania violente – tali da impedire l’esercizio delle proprie funzioni da parte del personale chiamato a vigilare sull’accesso allo stadio.

A causa dei comportamenti suddetti, e di violento allontanamento degli steward da parte dei Sig.ri I.G e S.V., di azionamento del pulsante sblocca-tornello da parte del Sig. L.A., e dell’utilizzo della propria cintura per colpire uno degli steward da parte del Sig. L.A., venivano emessi i DASPO specificamente indicati in oggetto nei loro confronti.
I soggetti indicati in precedenza ritenevano illegittimi i provvedimenti adottati nei propri confronti, in quanto determinati da un’erronea e/o falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 401/1989, eccesso di potere per travisamento dei parti ed errore sui presupposti, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, sviamento dalla causa tipica, violazione del principio di proporzionalità, difetto di motivazione ed omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, e di conseguenza li impugnavano con ricorso notificato il 21/05/2015 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 09/06/2015.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata pel tramite del competente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con deposito di memoria in segreteria il 09/07/2015 costituita dalla relazione di servizio sui fatti di causa che la prima aveva trasmesso alla seconda.

Chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe, il Collegio riteneva invece necessario acquisire, con ordinanza collegiale istruttoria n. 1899/2015, ulteriori elementi in relazione allo svolgersi dell’evento sportivo per il quale i provvedimenti di DASPO erano stati adottati. L’amministrazione intimata, che di ciò era stata onerata, provvedeva depositando la documentazione richiesta in segreteria il 07/08/2015.
Le parti scambiavano fra loro ulteriori scritti defensionali. Nel corso della ulteriore camera di consiglio fissata per il rinnovato esame della proposta domanda cautelare il 22/10/2015 il Collegio, rilevata la sussistenza di tutte le circostanze richieste dall’art. 60 c.p.a. per l’immediata definizione del giudizio, previo avviso di ciò dato ai difensori delle parti così come richiesto da tale norma, tratteneva presso di sé il ricorso in epigrafe al fine della sua decisione con sentenza breve.

Il Collegio, dichiarato nel decidere assorbito – a norma del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a. – ogni altro motivo di ricorso diverso da quello che il Collegio ritiene concernere la questione decisiva ai fini della decisione della causa, così passa a statuire.

I ricorrenti censurano l’operato dell’Amministrazione intimata perché non avrebbe tenuto conto della circostanza che il loro ingresso allo stadio forzando gli appositi varchi fosse avvenuto poiché, secondo testimonianza di uno fra i tifosi irpini, “dall’alto degli spalti vi era un varco seppur recintato da inferriate che affacciava sui tornelli per cui al passaggio nostro lento arrivava di tutto da fumogeni a bottiglie di birra in vetro”.

Il Collegio, dalla documentazione acquisita agli atti, ha potuto verificare il lancio di (almeno) un candelotto fumogeno all’indirizzo dei tifosi irpini.

Di conseguenza, poiché il provvedimento di cui all’art. 6 della L. n. 401/1989 – sebbene ispirato da prevalenti finalità cautelari di tutela dell’ordine pubblico, che giustificano la sua adozione “non solo in caso di accertata (sua) lesione, ma anche in via preventiva in caso di pericolo, anche solo potenziale, di lesione”(T.A.R. Puglia – Lecce, sez. I, sent. 25 ottobre 2012, n. 1796) – non cessa di essere una sanzione amministrativa, ha errato l’Amministrazione intimata nel farne applicazione omettendo di considerare come gli atti di altrui violenza cui sono stati esposti i tifosi irpini determinassero la sussistenza di uno “stato di necessità”, in loro favore, che avrebbe dovuto appunto promuovere una valutazione diversa delle modalità di accesso all’impianto sportivo tenute dai tifosi irpini. .

Poiché, tuttavia, la reazione con comportamenti pur astrattamente censurabili in presenza di situazioni di oggettivo pericolo per l’incolumità propria od altrui è ammessa soltanto ove “il fatto sia proporzionato al pericolo”(per lo stato di necessità, a norma dell’art. 54, primo comma, c.p.), essa, nella fattispecie, ricorre soltanto in relazione alla condotta dei Sig.ri I.G, S.V., L.A.; non anche invece per il Sig. L.A. , l’adozione da parte del quale di gratuiti atti di violenza nei confronti del personale addetto al controllo sugli ingressi allo stadio (rappresentato dall’aver egli tentato “brandendo una cintura, …. di colpire uno degli steward che si trovava all’interno”) giustifica senz’altro la severità della risposta data dalla competente Autorità di P.S. con l’impugnato provvedimento che lo riguarda.
Conclusivamente statuendo, il Collegio accoglie il ricorso nei confronti dei Sig. I.G, S.V., L.A., di conseguenza annullando i provvedimenti con esso impugnati che li riguardano; rigetta invece il ricorso in epigrafe nei confronti del Sig. L.A. , ribadendo la validità del provvedimento adottato dall’Amministrazione intimata nei suoi confronti.

Statuisce sulle spese di lite disponendone la totale compensazione fra l’Amministrazione intimata ed i Sig.ri I.G, S.V., L.A., e ponendole invece a carico del Sig. L.A. nei confronti della prima.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe ed altrettanto parzialmente lo rigetta, così come da motivazione.
Compensa interamente le spese processuali fra i Sig. ri I.G, S.V. e L.A. e l’intimata Amministrazione degli Interni; condanna invece il Sig. L.A. alla refusione delle spese processuali nei confronti di quest’ultima, che liquida nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00), più IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore

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