Nuovo redditometro: aggiornati gli indici di capacità contributiva
Le uniche spese statistiche utilizzabili per la ricostruzione sintetica del reddito sono quelle per “elementi certi”, legate al possesso di beni noti al Fisco, come case e veicoli
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Ufficialmente fuori dal redditometro le medie Istat che l’Agenzia delle entrate, dopo il parere del Garante per la privacy del 21 novembre 2013, aveva già “accantonato” (vedi circolare 6/2014).
A sancirlo, il decreto Mef 16 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. di venerdì 25, che individua le regole applicative dello strumento accertativo a partire dall’annualità 2011.
Il “nuovo redditometro” (articolo 38, commi da quarto a settimo, del Dpr 600/1973), applicabile agli anni d’imposta 2009 e successivi, è stato delineato dal Dl 78/2010, per adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di maggiori garanzie per il contribuente.
Alla disposizione normativa ha fatto seguito il decreto attuativo del 24 dicembre 2012, che ha trovato applicazione per i periodi d’imposta 2009 e 2010.
Ora, con il Dm 16/9/2015, l’aggiornamento delle regole da seguire negli accertamenti per le annualità successive (dal 2011 in poi), in sede di determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche.
Il meccanismo è rimasto pressoché invariato.
L’Agenzia delle entrate confronterà i redditi dichiarati con le spese di qualsiasi genere sostenute nello stesso anno, tenendo conto di: spese certe (risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria); spese per elementi certi; quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta; quota di risparmio formatasi nell’anno.
Qualora la differenza tra quanto speso e quanto dichiarato superi il 20%, il contribuente sarà chiamato a chiarire e potrà dimostrare che le spese a lui attribuibili sono di entità diversa o che il loro finanziamento sia avvenuto: con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta; con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; da parte di soggetti diversi dal contribuente.
La novità principale, come già accennato, è rappresentata dalle spese statistiche. Le uniche ancora rilevanti per la determinazione sintetica del reddito saranno quelle connesse a elementi certi, cioè riferite al possesso di un bene conosciuto dal Fisco, ad esempio immobili, veicoli, natanti, cavalli. Tuttavia, l’ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria – specifica l’articolo 1, comma 5, del decreto – si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente.
Un’altra novità del provvedimento è rappresentata dalla specificazione che il risparmio accumulato nel corso dell’anno contribuirà alla determinazione del reddito presunto per la sola quota non utilizzata per consumi e investimenti.