Via Pec o con posta tradizionale, stessi principi per la notificazione
Indipendentemente dallo strumento utilizzato, è analogo il momento di perfezionamento della “consegna” di atti e provvedimenti da parte della Pubblica amministrazione
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È quanto precisato dalla Ctr di Milano, nella sentenza n. 2015/30/2015.
I fatti di causa
Il contenzioso è originato dall’impugnazione di un provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso Irap presentata per gli anni 2002-2006.
Il contribuente proponeva reclamo ex articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, cui l’ufficio dava seguito con provvedimento di diniego, notificato a mezzo Pec, all’indirizzo di posta certificata indicato dall’istante nel proprio atto introduttivo.
Il contribuente si costituiva dinanzi la Ctp di Lecco, la quale dichiarava inammissibile il ricorso stante la tardività della costituzione in giudizio, avvenuta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego.
La parte proponeva gravame, denunciando il difetto di motivazione della sentenza impugnata e di non aver mai ricevuto la comunicazione dell’ufficio del provvedimento di rigetto, atteso il malfunzionamento della procedura di ricezione predisposta dal gestore della Pec del mittente o del destinatario. Nel merito, ribadiva l’assenza di autonoma organizzazione.
L’ufficio si costituiva in appello, chiedendo il rigetto del ricorso e la refusione delle spese di lite.
La pronuncia della Ctr
I giudici di seconde cure, nel confermare la sentenza di primo grado, hanno ritenuto regolarmente effettuata la notifica dell’ufficio a mezzo Pec.
In effetti, l’articolo 6, comma 1, del Dlgs 82/2005, stabilisce che “…con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell’indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano”.
In questi casi, la notificazione si intende perfezionata per il mittente, nel momento in cui riceve, dal proprio gestore di Pec, la ricevuta di accettazione del documento precedentemente inviato, mentre per il destinatario, nel momento in cui il documento è reso disponibile nella sua casella di posta elettronica.
Nel caso di specie, l’ufficio, a dimostrazione della regolarità della notifica effettuata all’indirizzo di posta certificata indicata dal ricorrente nel ricorso introduttivo, ha depositato la stampa delle ricevute di accettazione e consegna completa della Pec, dalle quali risultano il certificato di firma digitale del notificante, il certificato di firma del gestore di Pec e le informazioni richieste per il corpo del messaggio. Pertanto, la notifica è stata ritenuta regolarmente eseguita.
In ragione di ciò, i giudici di appello hanno confermato la non tempestività della costituzione in giudizio del contribuente in primo grado, in quanto effettuata ben oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego a mezzo Pec.
Infatti, relativamente alla tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente, a seguito di procedimento di mediazione, la norma dell’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, ratione temporisvigente, prevede che il termine di 30 giorni decorre:
- dal compimento dei 90 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio, qualora non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero non sia stato formalizzato l’accordo di mediazione
- dalla notificazione, prima del decorso dei 90 giorni, del provvedimento con il quale l’ufficio respinge o accoglie parzialmente l’istanza.
Differentemente, la nuova disposizione dell’articolo 17-bis, introdotta dalla legge di stabilità del 2014, prevede che per le istanze presentate avverso gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, qualora il procedimento di mediazione non si sia concluso con un accoglimento o con la formalizzazione di un accordo, i termini per la costituzione in giudizio delle parti, ex articoli 22 e 23 del Dlgs 546/1992, decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza di mediazione da parte dell’ufficio.