Penale

Quando la donazione è considerata sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

pulcinella-su-piattoIn tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, la Corte di cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 36378 del 9 settembre 2015, che deve ritenersi legittimo il provvedimento di sequestro preventivo disposto sui beni donati dall’indagato alla propria figlia – nella specie, soggetto estraneo alle indagini – quando l’atto di liberalità è avvenuto dopo la notifica dell’accertamento fiscale.
E non solo: la presenza di molti altri beni nel patrimonio del contribuente e la possibilità della revocatoria non fanno venir meno la punibilità.
Vicenda processuale
La vicenda riguarda il rigetto della richiesta di revoca, avanzata dalla figlia non indagata del contribuente al tribunale del riesame, del decreto di sequestro preventivo per equivalente di un magazzino e della quota di un terzo di un negozio che aveva ricevuto in donazione dal padre, assoggettato a controllo dall’Amministrazione finanziaria, per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000.
Nell’opposizione in Cassazione, l’interessata sostiene che il tribunale si sia limitato a postulare la sussistenza del fumus del reato, con ripetizione pedissequa del provvedimento di sequestro, senza dare alcuna risposta alle doglianze difensive.
Inoltre, secondo i contribuenti, l’indagato era proprietario di molti altri beni che sarebbero potuti servire come garanzia del Fisco e, a ogni modo, l’Erario avrebbe potuto avvalersi della revocatoria, che non richiede la prova della consapevolezza da parte del terzo.

Motivi della decisione
La tesi non ha però convinto la sezione penale, che ha respinto il ricorso della donataria, affermando il principio secondo cui il presunto evasore fiscale che dona a un parente un immobile risponde di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
La presenza di altri beni e la possibilità della revocatoria, infatti, non fanno venir meno la punibilità della condotta.

Al riguardo, occorre chiarire che il reato, previsto dall’articolo 11 del Dlgs 74/2000 (ascrivibile a chiunque aliena simulatamente o compie atti fraudolenti su propri o altrui beni per sottrarsi al pagamento di imposte), si configura quale “reato di pericolo”, che si perfeziona nel momento in cui vengono posti in essere gli atti simulati o fraudolenti, non essendo necessario il verificarsi di un danno effettivo per l’Erario, consistente nella mancata riscossione ed essendo, invece, sufficiente la mera idoneità della condotta, valutata ex ante e, dunque, nel momento in cui vengono compiuti gli atti, a frustrare la procedura di riscossione.
L’elemento psicologico è costituito dal dolo specifico, rappresentato dal fine di sottrarsi al pagamento delle imposte (cfr Cassazione 4906/2015).

La giurisprudenza di legittimità è concorde sulla configurabilità del reato in assenza di un preventivo compimento di attività di verifica o accertamento (cfr Cassazione 45730/2012), giungendo addirittura ad affermare la non necessarietà di una procedura di riscossione in atto dei tributi evasi (cfr Cassazione 17071/2006 e 7916/2007), purché sussista la consapevolezza, da parte del proprietario del bene, di compiere l’atto per sottrarsi al pagamento del debito tributario (cfrCassazione 14720/2008).

Anche la lista degli atti simulati, che possono far scattare il reato, è particolarmente copiosa: si va dalla cessione simulata dell’avviamento commerciale (cfr Cassazione 37389/2013) alla cessione di immobili e quote sociali alla convivente (cfr Cassazione 39079/2013), dalla costituzione del fondo patrimoniale (cfr Cassazione 40561/2012) o del trust all’apparente contratto di “sale and lease back” (cfr Cassazione 15449/2015).

Nel caso concreto, il giudice di legittimità, non ritenendo che la liberalità fatta in favore della figlia dell’imputato facesse venir meno l’intento fraudolento, ha aderito alle argomentazioni dell’ordinanza di merito, nella quale era stato dato conto del fumus del reato contestato, in considerazione della significativa tempistica tra l’atto di accertamento fiscale, che aveva interessato il ricorrente, e l’atto di disposizione patrimoniale dallo stesso posto in essere.
Nella medesima pronuncia era stato altresì sottolineato come anche un solo atto di cessione sia idoneo a ostacolare l’apprensione dei beni da parte del Fisco, essendo in tal caso detta “apprensione subordinata a un evento futuro e incerto”, quale l’efficace compimento dell’azione revocatoria.

Di alcun rilievo poi, in questo contesto, la considerazione della difesa circa l’esistenza di altri immobili nel patrimonio del donante, con conseguente possibilità di garanzia per i creditori.
La donazione (articolo 769 del codice civile), si legge infatti nel testo della pronuncia, è un tipico atto di disposizione patrimoniale suscettibile di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori, andando a incidere – riducendola – sulla garanzia patrimoniale del debitore, di cui all’articolo 2740 cc (cfr il nuovo articolo 64 del regio decreto 267/1942 sull’efficacia degli atti a titolo gratuito nel fallimento, aggiornato dal Dl 83/2015).
Ciò, senza contare che l’azione revocatoria è un rimedio previsto dalla legge proprio per ovviare a iniziative di questo tipo, rimedio che comporta, comunque, il promovimento di una lite, con tutte le conseguenze in termini di tempi, costi, alea, eccetera.

Salvatore Servidio, fiscooggi.it
Allegato Pdf:
(Presidente SQUASSONI CLAUDIA  Relatore ORILIA LORENZO)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *