Tributaria

Efficacia espansiva del giudicato solo per fatti costanti o pluriennali

processiL’effetto vincolante della decisione deve essere invece escluso per fattispecie coinvolgenti qualificazioni giuridiche che possono variare di anno in anno

La controversia oggetto della decisione di legittimità 4832/2015 attiene all’estensione degli effetti di una pronuncia passata in giudicato in un’altra controversia tra le medesime parti avente a oggetto la stessa questione dell’assoggettamento o meno all’Irpeg e all’Ilor di alcuni immobili posseduti da un’Azienda sanitaria locale relativamente ai periodi d’imposta 1996 e 1997.

Il giudice di seconda cura aveva ritenuto che gli atti di appello erano privi di specifica doglianza in ordine alla disciplina individuata dal primo giudice a fondamento dell’accoglimento dei ricorsi dell’Asl e, nel giudizio per la cassazione di tale decisione, la difesa erariale aveva, preliminarmente, opposto l’efficacia del giudicato formatosi tra le stesse parti in un’altra controversia avente a oggetto gli stessi immobili nel periodo d’imposta 1998.

La sentenza del Supremo collegio ha escluso l’efficacia esterna del giudicato formatosi in tale ultima controversia, in primo luogo perché la pronuncia passata in giudicato era fondata sull’enunciazione di principi giuridici astratti, in assenza di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e, quindi, di accertamento in fatto circa l’individuazione degli immobili oggetto del vaglio del giudice d’appello.
In tal modo, viene affermato dai giudici cui è demandato il controllo sull’osservanza della legge (tributaria in questo caso) che l’estensione dell’efficacia della sentenza passata in cosa giudicata necessita dell’evidenziazione delle ragioni dell’accoglimento al fine di poter ritenere che il giudicato relativo a un singolo periodo d’imposta sia idoneo “a fare stato” ex articolo 2909 cc nelle altre controversie, in quanto il giudicato diventa la norma per quel rapporto giuridico.
In buona sostanza, è corretto ritenere in ambito tributario che il giudicato si forma sul rapporto d’imposta, quale accertato dal giudice tributario per effetto della pretesa dell’Amministrazione finanziaria o di quella del contribuente (in sede di rimborso) a seguito dell’applicazione e dell’interpretazione di una norma in relazione a una specifica fattispecie accertata dal giudice e “non sull’affermazione di un principio astratto avulso da un caso concreto“.

La seconda ragione dell’esclusione dell’efficacia esterna del giudicato viene individuato dai giudici di legittimità per la carenza degli elementi comuni presenti per ogni periodo d’imposta in quanto – testualmente – “sussiste un elemento, dirimente ai fini della decisione e variabile nel tempo, che come tale impedisce, in base ai principi sopra esposti, l’efficacia espansiva del giudicato, e che è costituito dalla sussistenza o meno, in capo alla contribuente, del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) degli immobili stessi“.
Tale affermazione fa fondatamente presumere che anche nella controversia per i periodi d’imposta 1997 e 1998 si discuteva – come per quella relativa al periodo d’imposta 1998 oggetto della sentenza poi passata in cosa giudicata – della titolarità o meno degli immobili in capo all’Asl, ossia di un fatto che non può essere ritenuto, in presenza di contestazione su detta titolarità, pacifico tra le parti e, quindi, presentare quell’uniformità degli elementi presenti in entrambe le controversie.
Tale conclusione trova ragione nell’intervento della Corte regolatrice del diritto espressa nella sua più autorevole composizione nella sentenza – citata da questa in rassegna – 16 giugno 2006, n. 13916, secondo il quale, ove due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo.

L’estensione del giudicato viene ammessa, come esplicitato dalla giurisprudenza di legittimità indicata dalla pronuncia della Corte di legittimità in nota, solo per gli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, mentre è da escludersi allorché si risolva una situazione fattuale riferita a uno specifico periodo d’imposta “ancorché siano coinvolti tratti storici comuni“.

Una seconda categoria esclusa dall’efficacia esterna del giudicato viene rinvenuta in tema di adeguamento del giudice nazionale alle statuizioni del giudice comunitario, come nell’ipotesi di applicazione delle norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate all’Iva, come statuito dalla decisione della Corte di giustizia, 3 settembre 2009, causa C-2/08, Fall. Olimpiclub, oppure non consenta il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione europea divenuta definitiva, come evidenziato dalla sentenza della Corte di giustizia, 18 luglio 2007, causa C-l 19/05, Lucchini.

Infine, viene ricordato come l’estensione del giudicato esterno viene ancora negato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a controversie relative a imposte diverse (e qui vengono indicate le sentenza della Cassazione nn. 2438 e 5943 del 2007, 15396/2008, 25200/2009, 235/2014, seppure ci permettiamo di rilevare che un’apertura (o, se si vuole, una non chiusura) all’avversa soluzione ermeneutica, poteva trarsi dalla cennata decisione delle sezioni unite del 2006.

L’estensione dell’efficacia del giudicato ad altre controversie in presenza di elementi comuni è stata, invece, accolta allorquando la dichiarazione di illegittimità dell’attività istruttoria svolta dalla Guardia di finanza o dall’ufficio finanziario sia tale da renderne del tutto inutilizzabili i risultati anche per gli accertamenti svolti per altri periodi d’imposta su tali risultanze investigative, come ritenuto dalle sentenze della Cassazione n. 22036/2006 e nn. 19590 e 23532 del 2014.

Peraltro, la decisione in rassegna rileva che, nella precedente decisione del Supremo collegio 5 dicembre 2014, n. 25762, è stata riconosciuta efficacia preclusiva nel giudizio concernente l’irrogazione delle sanzioni al giudicato formatosi sulla “qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, ad esecuzione prolungata, intercorso tra due società (appalto d’opera e non compravendita di cose mobili), in ragione della invarianza nel tempo di tale elemento comune ad entrambi i giudizi“.

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

Allegato Pdf:

Cassazione Civile, Sezione V, Sentenza 4832/2015

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