Penale

L’offesa su Facebook equiparata alla diffamazione aggravata a mezzo stampa

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La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24431/2015 ha stabilito nei giorni scorsi che offendere una persona scrivendo un “post” sulla sua bacheca di Facebook comporta il reato di diffamazione aggravata, esattamente come se l’offesa venisse portata dalle colonne di un giornale.

La controversia nasceva dalla denuncia/querela di un privato che aveva trovato un intervento poco cortese sul proprio profilo di Facebook, ovviamente tracciato con il nome, il cognome e la foto del denigratore. Il Giudice di pace di Roma, nel luglio di due anni fa, si era però dichiarato incompetente ipotizzando però la fattispecie aggravata della diffamazione. Poco dopo però anche il Tribunale capitolino aveva escluso la propria competenza a giudicare, contestando l’applicabilità dell’aggravante “giornalistica” sulla base, in sostanza, del mancato comportamento difensivo della parte offesa nella gestione dei meccanismi di privacy sul proprio profilo di Facebook.

Da qui l’intervento della Corte suprema che, nel restituire il fascicolo al tribunale monocratico, accredita di fatto la similitudine tra l’offesa via internet e la vecchia diffamazione su colonna piombata. Dopo aver dato atto della “lezione di legittimità secondo cui i reati di ingiurie e diffamazione possono essere commessi via internet”, la Corte ha spiegato perché è lecita l’estensione “giornalistica” alla responsabilità da social network, circostanza peraltro esclusa dalle sentenze citate in materia di responsabilità del direttore di siti di informazione.

A giudizio dell’estensore di quella sentenza, il fondamento dell’aggravante è “nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone (…) con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa”. E se lo “strumento principe della fattispecie in esame” (diffamazione) è la stampa quotidiana e periodica, è anche vero che la norma prevede “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” per poter applicare l’aggravante che porta la pena fino a 3 anni di carcere. Il meccanismo delle amicizie “a catena” di Facebook, in sostanza, “ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e, pertanto, di amplificare l’offesa in ambiti sociali allargati e concentrici”.

Allegato Pdf:

Cassazione Penale, Sezione Prima, Sentenza n. 24431/2015

Presidente CHIEFFI SEVERO  Relatore BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO 

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