Tributaria

Legittimo utilizzare informazioni acquisite in violazione del segreto bancario

foto_falcianiCassazione Civile, Sezione Sesta, Ordinanza 8605 e Ordinanza 8606 del 28 aprile 2015

L’Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento dell’evasione fiscale può – in linea di principio – avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dall’Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente. Sono perciò utilizzabili, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, senza che assuma rilievo l’eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del fisco).


Spetterà, quindi, al giudice di merito, in caso di contestazioni fiscali mosse al contribuente, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro con le difese del ricorrente. A sancirlo è la Cassazione con le ordinanze 8605 e 8606 del 28 aprile 2015 qui leggibili nel loro testo integrale

Allegato Pdf:
Cassazione Civile, Sezione Sesta, Ordinanza 8605 del 28 aprile 2015

Cassazione Civile, Sezione Sesta, Ordinanza 8606 del 28 aprile 2015

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