Civile

La procura conferita per l’opposizione ad atti esecutivi è valida anche per le fasi successive fasi successive

procuraCassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza 7997 del 20/04/2015

Quando si tratta di processo di opposizione agli atti esecutivi, nei rapporti tra la fase sommaria e la fase eventuale di merito, la presunzione di cui all’ultimo comma dell’art. 83 cod. proc. civ. non ha ragion d’essere e il mandato difensivo rilasciato per la proposizione del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione (o per resistere al ricorso da altri proposto) è conferito anche per il giudizio di merito iniziato ai sensi del comma secondo dell’art. 618 cod. proc. civ.. Peraltro, il carattere eventuale di quest’ultimo giudizio consente che la procura venga espressamente limitata alla rappresentanza nella fase sommaria.

Parimenti, l’elezione di domicilio presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata per il procedimento dinanzi al giudice dell’esecuzione, non espressamente limitata alla fase sommaria, conserva validità oltre tale fase, sicché la citazione per il giudizio di merito che la segue è validamente notificata al procuratore costituito.

In conclusione, va affermato che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, cosi come risultante dalle modifiche apportate agli artt. 618 cod. proc. civ. e 185 disp. att. cod. proc. civ. dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52, pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito è in collegamento con la fase sommaria.

Da ciò consegue:
– che la procura, rilasciata al difensore per l’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell’esecuzione, è da intendersi conferita anche per il successivo eventuale giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria;
– che l’atto di citazione per il giudizio di merito che segue la fase sommaria dinanzi al giudice dell’esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che ne limiti la validità alla prima fase

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Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza 7997 del 20/04/2015

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