Civile

Risarcimento danni, terzo trasportato e concorso di colpa

Cassazione Civile, Sezione Terza sentenza 26 7704/2015

motociclista-su-chopper-al-funeraleIn tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

Quanto al fatto che l’impianto frenante di un ciclomotore progettato per una sola persona abbia un’efficacia minore quando il mezzo sia appesantito per effetto del maggior peso determinato dalla presenza di un passeggero a bordo, il Collegio, osserva che il sinistro non è stato determinato dall’impatto contro un ostacolo fisso, bensì dall’urto del motociclo contro un veicolo che aveva effettuato un’improvvisa e scorretta manovra; di talché la presenza di due persone sul mezzo omologato per una persona ben può avere avuto efficacia causale rilevante ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., peraltro individuata dal giudice di merito nella misura del 20 per cento, stante l’evidente minore efficacia del sistema frenante. Da tanto consegue che la lamentata violazione di legge non sussiste, così come non è configurabile un vizio di motivazione, perché il ragionamento reso dalla sentenza impugnata, assunto nella sua globalità, da ben ragione del motivo per cui si sia attribuita una valenza largamente prevalente, ma tuttavia non esclusiva, alla colpa del conducente della vettura.

Infine, il diritto del trasportato all’integrale risarcimento del danno costituisce una pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 31 marzo 2008, n. 8292, e 20 ottobre 2014, n. 22228), a condizione che questi non sia anche proprietario del mezzo (in questo senso va rettamente intesa la sentenza 25 novembre 2008, n. 28062, citata dalla Corte d’appello). È necessario, però, che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato; e ciò sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell’ipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all’integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili.
Nel caso in esame, però, come la Corte d’appello ha posto in luce con sufficiente chiarezza, la domanda giudiziale non è stata posta in questi termini; e lo stesso ricorrente indica in ricorso che l’atto di appello aveva rassegnato le proprie conclusioni nel senso di riconoscere che “nessuna responsabilità è da ascrivere agli appellanti in riferimento al sinistro per cui è causa e, pertanto, nessun concorso di colpa è loro attribuibile.

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Cassazione Civile, Sezione Terza sentenza 26 7704/2015

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