Condono: senza i dovuti pagamenti, non può esserci estinzione del giudizio
Nella sentenza 25760/2014, la Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere pronunciata dai giudici di seconde cure in una vertenza avente a oggetto l’atto di contestazione di sanzioni notificato a un contribuente.
Il contestato illecito concerneva un omesso versamento Iva che aveva formato oggetto di definizione ex articoli 38 e 39 della legge n. 413/1991 mediante presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione integrativa non seguita poi dai versamenti delle somme dovute excondono.
I giudici a quibus avevano ritenuto che la mera presentazione della dichiarazione integrativa fosse idonea a determinare l’estinzione per novazione dell’originaria obbligazione tributaria e avevano considerato irrilevante ai fini del perfezionamento della procedura di condono il pagamento delle somme dovute.
Il Collegio giudicante ha raggiunto conclusioni opposte.
Dopo aver illustrato le norme che regolano gli effetti del mancato pagamento delle somme liquidate nella dichiarazione integrativa relative alle imposte indirette (articoli 51, comma 8, della legge n. 413/1991 e 18, comma 3, della legge n. 146/1988) ed evidenziato come in base a queste il mancato pagamento delle somme, a differenza di quanto statuito dai giudici di appello, determina l’inefficacia della definizione, i Giudici di legittimità – in continuità con il principio interpretativo già espresso nella propria sentenza, 6 ottobre 2011, n. 20444 – hanno ritenuto illegittima la declaratoria di estinzione del giudizio avente a oggetto l’atto di irrogazione sanzioni emesso con riferimento all’omesso versamento Iva, con riguardo al quale il contribuente aveva aderito alla definizione di cui agli articoli 38 e 39 della legge n. 413/1991 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Nello statuire ciò i Supremi giudici hanno tenuto a precisare che la mera presentazione della dichiarazione integrativa non determina una novazione dell’originario rapporto tributario. Rimanendo questo “in vita”, il mancato versamento delle somme dovute ex condono legittima l’ufficio a far valere la propria pretesa e, conseguentemente, a recuperare le somme dovute in relazione alla stessa, anche in forme diverse dal “ruolo speciale”.
A fronte di tali considerazioni, la Corte ha statuito che la Ctr non avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuto condono, bensì avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito dell’opposizione.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
Allegato Pdf:
Cassazione Civile, Sezione Quinta, Sentenza 25670/2014
–
Se hai necessità di ottenere una consulenza su questo argomento puoi utilizzare il pulsante qui sotto per metterti in contatto con uno specialista della materia.