Civile

L’equa riparazione non si appica al processo tributario

bored_judgeLa disciplina del “giusto risarcimento”, per mancato rispetto del termine ragionevole, non è applicabile ai giudizi in materia fiscale involgenti la potestà impositiva dello Stato

La Corte di cassazione, con la sentenza 4282 del 3 marzo 2015, ha escluso dalla disciplina dell’equo indennizzo, per violazione del termine ragionevole processuale, le controversie in materia tributaria nelle quali l’esistenza del diritto al rimborso di un tributo già corrisposto dipenda dall’accertamento della fondatezza o meno della correlata pretesa impositiva ovvero riguardi un rapporto obbligatorio interamente regolato da norme di diritto pubblico, che sottraggono la causa alla materia civile di cui all’articolo 6, paragrafo 1, Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu).
Il Collegio è stato chiamato a risolvere un particolare caso sollevato da un contribuente, che chiedeva la corresponsione dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di un processo tributario, ai sensi dell’articolo 5-ter della legge 89/2001.
Nel processo veniva chiesta, alla Commissione tributaria, la condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento del rimborso delle ritenute fiscali operate sull’indennità della buonuscita.
La Corte d’appello, competente a rispondere alla domanda di indennizzo, aveva rigettato la richiesta per manifesta infondatezza dell’opposizione, improntata non sull’allegazione di un mero errore di calcolo ma sulla correttezza della pretesa impositiva.Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, evidenziando come la sua richiesta non riguardava la pretesa impositiva dell’Amministrazione finanziaria, ma il rimborso delle ritenute fiscali, da questa indebitamente operate: ciò avrebbe palesato la natura privatistica della richiesta, non essendo pacifica l’applicabilità delle disposizioni della legge 89/2001 alle controversie relative al rimborso delle somme versate dal contribuente al Fisco.
L’equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole trova la sua disciplina nell’articolo 6, comma 1, della Cedu, il quale stabilisce che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti”.
In accoglimento della normativa contenuta nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è stata introdotta nel nostro ordinamento la legge 89/2001.

La giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr pronunce 15604/2006, 8035/2006, 21651/2005, 21404/2005, 17139/2004 e 11350/2004) ha, in più riprese, chiarito che non trova applicazione il principio dell’equa riparazione nei giudizi in materia tributaria involgenti la potestà impositiva dello Stato, essendo del tutto estranei al quadro normativo delle liti in materia civile.
Inoltre, la Convenzione individua due aree di tutela, quella civile e quella penale, dunque l’attività impositiva dello Stato membro non pregiudica la protezione del diritto di proprietà.

La Corte suprema prosegue affermando che “l’equa riparazione prevista dalla legge nazionale per la violazione dell’art. 6, paragrafo 1 CEDU non è riferibile ai casi di durata irragionevole di controversie che involgano l’esistenza e l’esercizio della potestà impositiva dello Stato”.
Pertanto, la norma prevista dall’articolo 6 della Cedu è applicabile alla natura pecuniaria delle obbligazioni aventi carattere civilistico, al quale si contrappongono quelle di natura pubblicistica dalle quali derivano le obbligazioni tributarie.
Infatti, l’obbligazione tributaria, pur avendo matrice comune con quella civilistica, è funzionale al raggiungimento di obiettivi di natura pubblicistica, è richiesta, pertanto, una rigorosa e tassativa disciplina delle modalità di attuazione del rapporto obbligatorio d’imposta. Da ciò ne consegue che la finalità pubblicistica dell’obbligazione tributaria impone un giudizio di preventiva compatibilità di istituti propri dell’autonomia privata.
Occorre evidenziare, quindi, che il contenzioso tributario non rientra nell’ambito dei diritti e delle obbligazioni aventi carattere civile, nonostante gli effetti patrimoniali prodotti nella sfera giuridica dei contribuenti.

Un discorso a parte meritano le sanzioni tributarie.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha messo sullo stesso piano le sanzioni penali e quelle tributarie, considerandole alternative alle prime.
Sempre dalla Corte di legittimità, le stesse sanzioni tributarie vengono equiparate anche alle sanzioni civili, perché riguardanti le pretese nei confronti dei contribuenti che non investono il tributo, in quanto sono a esso consequenziali.

Tra le richieste di rimborso di natura privatistica non rientrano le controversie sulla restituzione delle imposte, anche se, nel caso concreto, sono ritenute dal contribuente indebitamente trattenute, perché “il relativo diritto non è accertato secondo i principi di diritto civile sulla ripetizione di indebito, ma in base all’esistenza o meno del potere impositivo” (cfr Cassazione, pronunce 2371/2011, 13657/2007 e 21403/2005).

In conclusione, la Corte ha cassato la richiesta del contribuente perché l’oggetto del contendere era riferito alla fondatezza o meno della pretesa impositiva dell’Amministrazione finanziaria.
Il rapporto obbligatorio tra il Fisco e il contribuente è normato da regole di diritto pubblico, non ricompreso nell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Valerio Giuliani, Fiscooggi.it
Allegato Pdf:
Presidente PETITTI STEFANO  Relatore MANNA FELICE 

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