La mamma surrogata e la madre naturale
Nota a Cassazione Civile, Sezione Prima Sentenza 24001 dell’11/12/2014 – di Fabiana Belardi
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La Suprema Corte si è trovata a dover dirimere di recente una questione alquanto delicata e particolare. Una coppia, recatasi in Ucraina, redige un contratto per surrogazione di maternità eterologa. I coniugi, cioè, fanno un accordo per “utero in affitto”, la tecnica di fecondazione assistita in cui la madre portante per conto di una coppia sterile si impegna alla gravidanza, al parto e alla conseguente consegna del nascituro.
In Italia la donna che partorisce un bambino ne è considerata la madre, essendo nullo ogni accordo prenatale (art. 12, comma VI, legge n. 40/2004). In Ucraina, invece, tale pratica è legale, purchè almeno il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia genitoriale “committente”, cosa non presente nella surrogazione di maternità eterologa.
La Corte di Cassazione ha, quindi, confermato il divieto alla “surrogazione di maternità”, non ammissibile nel nostro ordinamento nemmeno mediante il ricorso alle norme di diritto internazionale privato. Nel caso specifico, la coppia risultava legalmente genitoriale in Ucraina ma all’atto della richiesta di riconoscimento in Italia di tale status veniva processata per alterazione di stato (art.567 c.p.). Inoltre, la Procura presso il Tribunale dei Minorenni apriva l’iter per accertare dello stato di adottabilità del minore, ravvisando il PM uno stato di abbandono. La coppia ricorre alla Corte per ottenere il riconoscimento dell’atto di nascita straniero. Gli ermellini non accolgono le richieste della coppia e fermamente sottolineano che tale certificato è contrario all’ordine pubblico e quindi inefficace nell’ordinamento italiano. Le ragioni su cui si basa tale postulato sono fondamentalmente tre: 1. l’ordine pubblico nazionale fa riferimento ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano; 2.
L’ordine pubblico internazionale va temperato con quello interno, perché l’ordine pubblico internazionale è limitato dal rispetto dei principi e dei valori costituzionalmente posti; 3. Il nostro ordinamento rifiuta liceità alla surrogazione per ordine pubblico, a tutela del bene giuridico della dignità umana della gestante. Inoltre, l’ adozione è in conflitto con la surrogazione, essendo solo l’adozione riconosciuta dall’ordinamento come forma di genitorialità estranea al minore. Le aperture dottrinali in materia non riguardano la eterologa. Nel caso in esame, gli ovociti non appartenevano alla committente ma anche i gameti maschili erano diversi, come da accertamenti effettuati. La prima sezione ha, quindi, affermato che la “surrogazione di maternità” in esame, essendo vietata dall’ordinamento italiano per contrarietà all’ordine pubblico, porta con sé l’obbligo di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, nato dalla donna ucraina su commissione della coppia italiana.
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Cassazione Civile, Sezione Prima Sentenza 24001 dell’11/12/2014
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