Il superamento del “plafond” Iva costituisce violazione sostanziale
La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito a una controversia relativa alla legittimità, o meno, di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva eccepito, nei confronti di una società “esportatrice abituale”, il superamento del “plafond” disponibile di cui all’articolo 8, secondo comma, del Dpr 633; più precisamente, veniva recuperato a tassazione il tributo non versato dalla stessa società a seguito dello “sforamento” nell’anno 2000 del proprio “plafond” precostituito per l’anno 1999 (oltre agli interessi e relative sanzioni), conseguente all’effettuazione di acquisti in sospensione d’imposta, nel 2000, in misura eccedente rispetto all’ammontare di “plafond” effettivamente disponibile per l’anno precedente.
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– L’articolo completo con commento alla Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria del 22/10/2014
– Sentenza per esteso Cassazione Civile, Sezione Tributaria del 22/10(2014