La custodia cautelare dell’avvocato non legittima la rimessione in termini
Così ha concluso la Ctp di Bari nella sentenza n. 7/3/15 del 13 gennaio 2015, ove è stato altresì rilevato che l’istanza di rimessione in termini deve essere sempre collegata a un ricorso incardinato davanti al giudice.
Il fatto
Il 27 settembre 2010, l’ufficio Grandi contribuenti della Dr notificava un avviso di rettifica con cui accertava nei confronti di una Spa operante nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di diversi prodotti merceologici una maggiore Iva per oltre 14,5 milioni di euro relativamente al 2005.
L’impugnazione, che avrebbe dovuto essere proposta entro il successivo 26 novembre (ovvero “a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato”, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del Dlgs 546/1992), non veniva presentata nei termini.Il 31 dicembre 2010, la società chiedeva alla Ctp di Bari di essere rimessa in termini per impugnare l’atto tributario, invocando l’applicazione dell’articolo 153 del codice di procedura civile, lamentando di essere incorsa nella decadenza per causa a essa non imputabile.
A sostegno dell’istanza, l’interessata spiegava che, così come era avvenuto per gli accertamenti relativi agli anni dal 1999 al 2004, anche per quello in causa si era rivolta al medesimo professionista affinché predisponesse il ricorso al giudice tributario.
Senonché, il 3 novembre 2010, in pendenza dei termini per il ricorso, detto professionista era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere in base a un’ordinanza del gip presso il tribunale di Bari nell’ambito di un procedimento penale relativo al reato di corruzione in atti giudiziari; contestualmente, la procura della Repubblica aveva disposto il sequestro presso lo studio del professionista medesimo della documentazione cartacea e informatica afferente la gestione dei processi tributari pendenti riguardanti la società ricorrente.
Di tutte queste circostanze l’interessata dichiarava di essere venuta a conoscenza soltanto il 30 dicembre 2010, ragion per cui il giorno successivo aveva presentato istanza di rimessione in termini, che peraltro veniva respinta dal presidente della Commissione tributaria provinciale (con decreto del 10 gennaio 2011), con la motivazione che, soltanto se fosse stata proposta l’azione, l’istanza avrebbe potuto essere esaminata.
A questo punto, la parte, ritenendo che il processo dovesse considerarsi interrotto dalla data (30 dicembre 2010) in cui essa era venuta a conoscenza dell’arresto del proprio difensore di fiducia – evento che asseriva essere equiparabile alla morte, radiazione o sospensione dall’albo professionale, e quindi in grado di determinare un’impossibilità oggettiva di esercitare il proprio diritto di difesa giurisdizionale – il 30 giugno 2011 notificava ricorso all’ufficio Grandi contribuenti della Dr Puglia.
Nell’atto, che non conteneva alcuna richiesta di rimessione in termini, la società qualificava come tempestivo il gravame; mentre l’ufficio, costituendosi in giudizio, eccepiva la tardività dell’impugnazione chiedendo al giudice di dichiararne l’inammissibilità.
La pronuncia del Collegio provinciale
La Commissione tributaria provinciale di Bari ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando in primis l’“assenza di una richiesta di rimessione in termini” all’interno del ricorso stesso.
Inoltre, si legge nella pronuncia, la custodia cautelare in carcere non costituiva nella specie circostanza che poteva giustificare la rimessione in termini “giacché non vi è prova che anche per l’accertamento per cui è causa la … (società) avesse conferito al professionista l’incarico di difenderla”.
Piuttosto, rilevano i giudici pugliesi, risultava documentalmente provato che il professionista in questione non era l’unico cui la ricorrente aveva affidato la cura dei propri interessi per le vicende processuali relative alle annualità pregresse, in ordine alle quali la società “era stata difesa da un collegio di difensori… ragion per cui anche per questa controversia la… (società) avrebbe potuto contare sull’attività professionale di altro suo difensore e non necessariamente soltanto del…(professionista arrestato)”.
Infine, e questo passaggio assume un rilievo decisivo nella pronuncia in commento, risulta “altamente improbabile che la…(società) ignorasse le vicende che avevano colpito il … (professionista), stante la rilevanza pressoché nazionale delle notizie relative alla vicenda giudiziaria”, ragion per cui la società stessa “avrebbe potuto attivarsi presso l’autorità giudiziaria nonché l’Ufficio per ottenere copia degli atti necessari per presentare un ricorso avverso l’atto impositivo di cui è causa”.
Osservazioni
In base all’articolo 153, secondo comma, cpc, “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’art. 294 secondo e terzo comma c.p.c.”.
Come osservato nella circolare 17/2010, la riportata disposizione, un tempo collocata nell’articolo 184-bis cpc, risultava di fatto applicabile soltanto alle attività difensive inerenti alla fase istruttoria (Cassazione 11218/2002), mentre con l’introduzione del secondo comma all’articolo 153 cpc, “viene generalizzata la possibilità, per la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di ottenere la rimessione in termini a proprio favore”.
La rimessione in termini può essere richiesta e ottenuta in presenza di due condizioni:
- oggettiva, cioè l’impedimento della parte che si traduce in una inerzia della stessa
- soggettiva, l’assenza di imputabilità della causa di tale impedimento.
Sostanzialmente, dunque, il presupposto della rimessione in termini è che la parte dimostri di non aver potuto esercitare tempestivamente un potere processuale per una causa a essa non imputabile (per caso fortuito o forza maggiore), quando cioè l’evento impeditivo non poteva essere evitato nonostante l’adozione di un comportamento diligente.
La Cassazione ha in particolare chiarito che l’ostacolo derivante da causa non imputabile deve presentare il carattere dell’assolutezza, mentre non è sufficiente la prova di una impossibilità relativa, cioè della semplice difficoltà o dell’impedimento che possa essere superato (Cassazione 19836/2011), né può considerarsi incolpevole l’errore di diritto, consistente ad esempio nell’ignoranza circa la sussistenza di una norma giuridica (Cassazione, sentenze 17704/2010 e 8715/2014).
La pronuncia, applicando i riportati principi, ha confermato che un’asserita causa di forza maggiore, per poter assurgere al rango di circostanza giustificativa della rimessione in termini, deve presentare oggettivi elementi di assolutezza.
Sarà quindi il giudice, all’esito di una valutazione da effettuarsi caso per caso, a decidere se effettivamente le ragioni addotte dall’interessato sono o meno idonee a consentire l’espletamento tardivo di un’attività processuale altrimenti preclusa.