Italia-Svizzera: sì all’accordo. Fine del segreto bancario
Sono questi gli aspetti più salienti del protocollo sottoscritto tra i ministri delle finanze svizzero e italiano che modifica la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera il 9 marzo 1976 e che, di fatto, sancisce la fine del segreto bancario.
Il protocollo di modifica della Convenzione dovrà ora essere ratificato da entrambi i Parlamenti e, dopo la notifica vicendevole per via diplomatica della ratifica, entrerà ufficialmente in vigore.
È stato firmato inoltre un documento politico che fissa i punti salienti delle future questioni fiscali e finanziarie che interessano i due Paesi, quali lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2018, la modifica reciproca del regime impositivo dei lavoratori transfrontalieri e lo stralcio della Svizzera dalle black list italiane che considerano come unico criterio la mancanza di scambio di informazioni.
La stipula dell’Accordo sullo scambio di informazioni – Il protocollo modifica il testo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, sostituendo il contenuto del vigente articolo 27 sullo scambio di informazioni con disposizioni completamente innovative, che consentono alle autorità degli Stati contraenti di scambiarsi informazioni “verosimilmente rilevanti” per l’applicazione della Convenzione e delle norme fiscali di diritto interno, in relazione alle “imposte di qualsiasi natura o denominazione”.
Le richieste di informazioni potranno essere presentate dopo l’entrata in vigore del protocollo di modifica della Convenzione e avere ad oggetto richieste su fatti e circostanze esistenti o realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2015, data di stipula del protocollo.
L’accordo non potrà avere valore retroattivo in base alla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati e, pertanto, le informazioni sui periodi precedenti alla stipula non potranno formare oggetto di scambio.
La nuova procedura prevede che lo Stato “richiedente”, solo dopo aver utilizzato tutte le fonti di informazioni interne previste dalla propria procedura fiscale, possa procedere alla richiesta di informazioni allo Stato “richiesto”, che avrà ad oggetto:
- l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta;
- il periodo temporale di riferimento;
- la descrizione delle informazioni richieste;
- le ragioni di natura fiscale che giustificano la richiesta e, se noti,
- la denominazione e l’indirizzo che soggetto che presumibilmente detiene le informazioni.
Lo scambio di informazioni potrà essere inoltrato sia con riferimento ad un singolo contribuente che con riferimento ad una pluralità di soggetti: infatti, il richiamo nel testo della Convenzione a informazioni “verosimilmente rilevanti” ho il precipuo scopo di garantire uno scambio in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire di intraprendere le cd. fishing expedition, ossia richieste generalizzate e indiscriminate di informazioni.
Il carattere assolutamente innovativo dell’Accordo si evince altresì nel testo dell’innovato articolo 27 della Convenzione, che sancisce che “in nessun caso” uno Stato contraente potrà rifiutare di fornire le informazioni richieste “unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario”.
Le autorità che ottengono le informazioni scambiate sono vincolate al segreto d’ufficio, al pari di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale interna, e possono utilizzarle nell’ambito dell’accertamento e della riscossione delle imposte, dei procedimenti giurisdizionali e di quelli penali.
Lo scambio di informazioni tra Italia e Svizzera sarà ancorato al modello OCSE dello scambio su richiesta fino al 2017 e successivamente sarà adottato lo scambio automatico di informazioni.
Infatti, nel settembre 2018 la Svizzera comincerà a fornire in maniera automatica le informazioni relative ai contribuenti italiani sui conti finanziari di deposito, di custodia e i contratti di assicurazione con contenuto finanziario riferiti al 2017.
Gli effetti sulla procedura di voluntary disclosure – La stipula dell’accordo sullo scambio di informazioni consentirà alle autorità fiscali italiane di richiedere alla Svizzera le informazioni fiscalmente rilevanti, anche su elementi riconducibili al periodo tra la firma dell’accordo e la sua entrata in vigore.
Tale previsione produce effetti rilevanti sulla procedura di regolarizzazione spontanea dei capitali illecitamente detenuti all’estero varata dalla L. 186/2014, perché ai (soli) fini della procedura divoluntary disclosure equipara la Svizzera ai Paesi collaborativi in materia di scambio di informazioni.
Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, infatti, i contribuenti residenti in Italia che detengonoasset patrimoniali e finanziari in Svizzera in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale potranno regolarizzare dette violazioni pagando le sanzioni del quadro RW nella misura più favorevole stabilita per il Paese white list, ridotte con la voluntary, evitando al contempo il raddoppio della misura delle sanzioni e dei termini per l’accertamento, previsti in caso di detenzione in Paesi non white list.
La road map degli impegni futuri – In occasione della stipula dell’accordo sullo scambio di informazioni i rappresentanti fiscali dei due Paesi hanno concluso un preciso accordo politico su diversi punti di carattere fiscale e finanziario tra cui, in particolare, la futura imposizione dei frontalieri.
Attualmente i frontalieri italiani che lavorano in Svizzera sono assoggettati a tassazione esclusiva in Svizzera; i Cantoni versano poi all’Italia il 38,8% del gettito che è destinato ai Comuni frontalieri.
In futuro i frontalieri di entrambi i Paesi saranno assoggettati a tassazione sia nello Stato di residenza che in quello dove esercitano l’attività lavorativa e, di conseguenza, non vi sarà più alcuna compensazione finanziaria tra gli Stati e il ristorno ai comuni frontalieri italiani sarà a carico esclusivo dello Stato italiano.