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Il demansionamento non tocca la retribuzione

Sì al demansionamento, ma con conservazione del trattamento retributivo in godimento. E per chi svolga mansioni superiori, l’assegnazione definitiva avverrà dopo sei mesi continuativi e non più tre mesi come oggi previsto. Il nuovo art. 2103 del codice civile (è integralmente sostituito dallo schema di decreto legislativo) consente, infatti, di assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti a livello di inquadramento inferiore a quello posseduto, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore.

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