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Come va ripartito l’onere della prova tra medico e paziente?

Nell’ambito della responsabilità medica in tema di onere della prova dell’inadempimento e dell’inesatto adempimento, le Sezioni Unite con la storica sentenza 577/2008, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio secondo cui il paziente che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento.

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