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Responsabilità dell’intermediario in tema di negoziazione di prodotti derivati

L’art. 5, coma 3, del Reg. Consob 30 settembre 1997, n. 10943 dispone che gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l’investitore appena le operazioni in strumenti derivati da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni. Tale obbligazione non può ritenersi adempiuta come ha chiarito anche la Consob – con la comunicazione periodica dell’esito delle operazioni.

Allegato Pdf:

Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 3341 del 19/02/2015

Presidente FORTE FABRIZIO  Relatore DIDONE ANTONIO 

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