Registro agevolato per la cessione di area che ospita la casa popolare
Questa la fattispecie che dà lo spunto per i chiarimenti arrivati con il documento di prassi:
– alcuni contribuenti sono interessati alla stipula di una convenzione per il trasferimento in proprietà di un’area inclusa nel piano di zona consortile per l’edilizia economica e popolare
– la cooperativa cui aderiscono i contribuenti ha realizzato un fabbricato, assegnando ai soci la proprietà superficiaria degli alloggi
– il Comune, ancora proprietario dell’area di sedime, ha proposto la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, sulla base dell’articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 448/1998.
Preliminarmente, facendo seguito alla specifica richiesta del contribuente, la risoluzione precisa che alla cessione dell’area su cui insiste il fabbricato non si può applicare il regime agevolativo per l’acquisto della prima casa (imposta di registro al 2% e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna).
Questo perché il legislatore ha espressamente individuato nelle “case di abitazione” gli immobili che possono beneficiare delle agevolazioni, escludendo l’applicabilità delle stesse anche agli atti di trasferimento delle aree su cui insiste il fabbricato.
Del resto, in linea con la giurisprudenza della Cassazione, le norme recanti agevolazioni o benefici fiscali sono di stretta interpretazione e non sono estendibili a fattispecie non espressamente previste dal legislatore.
Ciò premesso, viene passata in rassegna la disciplina prevista dall’articolo 31 della legge 448/1998, il quale stabilisce, al comma 45, che i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati in base alla legge 167/1962, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35, comma 4, della legge 865/1971.
L’articolo 3, comma 81, della legge 549/1995, prevede che gli atti e le convenzioni dei commi da 75 a 79 dello stesso articolo (disposizioni abrogate dall’articolo 31, comma 50, della legge 448/1998) sono soggetti a registrazione in misura fissa e non si considerano, ai fini Iva, operazioni svolte nell’esercizio di attività commerciali.
Pertanto, fermandoci a tale disciplina, gli atti tramite i quali i comuni cedono in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie sconterebbero l’imposta di registro in misura fissa.
La fattispecie va però coordinata con i recenti interventi normativi che hanno interessato la materia dei trasferimenti immobiliari.
In particolare, l’articolo 10, comma 4, del Dlgs 23/2011, ha previsto la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se disposte da leggi speciali, con riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso.
Al riguardo, come già precisato con la circolare 2/2014, la dizione utilizzata dal legislatore è ampia, così da ricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso, riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur.
Pertanto, in relazione agli atti di cessione di aree già concesse in diritto di superficie, stipulati a decorrere dall’1 gennaio 2014, ferma restando la qualificazione ai fini Iva, non trova più applicazione l’imposta fissa di registro, disposta dall’articolo 3, comma 81, della legge 549/1995.
Tuttavia, occorre tener conto del fatto che l’articolo 20, comma 4-ter, del Dl 133/2014, ha introdotto modifiche all’articolo 10, comma 4, del Dlgs 23/2011, la cui vigente formulazione stabilisce che “è altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite…”, tra l’altro, “…all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”. Quest’ultima disposizione si applica anche agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 865/1971 e agli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree medesime.
Nell’ambito dei primi sono inclusi i piani Peep, destinati all’edilizia economica e popolare (legge 167/1962): si tratta delle aree acquisite per esproprio dai Comuni, concesse in diritto di superficie per l’edificazione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.
Tra gli atti di trasferimento riguardanti le aree in questione, possono essere ricondotti quelli attraverso cui si dispone (ai sensi dell’articolo 31, comma 45, legge 448/1998) la cessione, da parte dei Comuni, delle aree comprese nei piani approvati in base alla legge 167/1962, già concesse in diritto di superficie secondo l’articolo 35 della legge 865/1971; quest’ultimo stabilisce, infatti, che sulle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare, il Comune riconosce il diritto di superficie per la costruzione degli alloggi popolari.
La successiva cessione, in favore degli assegnatari degli immobili, delle aree sulle quali insistono i fabbricati già realizzati, già concesse in diritto di superficie, concretizza un atto connesso con l’atto di concessione del diritto di superficie e ascrivibile alla medesima ratio agevolativa sottesa all’impianto normativo dell’articolo 32 del Dpr 601/1973.
Inoltre, il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune “…al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie”, come previsto dal comma 48, dell’articolo 31, legge 448/1998.
Di conseguenza, gli atti con cui il Comune cede, agli assegnatari degli alloggi, l’area inclusa nel piano di zona consortile per l’edilizia economica e popolare situata nel territorio comunale, possono essere ricondotti tra gli atti attuativi dei piani di edilizia economica e popolare e, quindi, soggetti al regime di favore previsto dall’articolo 32 del Dpr 601/1973: imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.