“Prendi questa mano zingara” non fu plagio di De Gregori – Cass. Civile Sentenza 3340/2015
In tema di plagio di un’opera musicale, un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un’altra non costituisce di per sé plagio, dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, se il frammento innestato nel nuovo testo poetico-letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell’opera anteriore.
Infatti, in linea generale, secondo le teorie estetiche, il discorso poetico, partendo dal materiale linguistico del discorso comune, compie già rispetto a questo uno scarto semantico e, agli elementi denotativi di quella base di partenza, conferisce connotazioni aggiuntive polisense via via nuove, diverse da testo a testo, sempre riferite a una contestualità determinata. In tal modo la realtà e la società entrano nell’opera d’arte non perché procedano con meccanica immediatezza dai contenuti denotativi di base, bensì in quanto sono mediati dalla struttura polisensa delle trasformazioni (connotative) formali, che variano di «arte» in «arte», a seconda del peculiare sistema segnico di ognuna. Anche i discorsi artistici, percorrendo la strada della cd. «verità estetica» e, dunque, «non scientifica», forniscono, ognuno mediante gli specifici linguaggi complessi, una conoscenza del mondo nient’affatto «inferiore» a quella «scientifica».
Allegato Pdf:
Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 3340 del 19/02/2015
Presidente CECCHERINI ALDO Relatore GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
FRANCESCO DE GREGORI – Prendi questa mano Zingara
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