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Liquidazione coatta amministrativa e formazione del passivo

Nella liquidazione coatta amministrativa in forza del richiamo che l’art. 201, primo coma, opera all’art. 52 di tale legge, il creditore concorsuale, per divenire concorrente, deve sottoporre la propria pretesa al vaglio commissariale, nell’apposito procedimento di formazione del passivo (disciplinata dall’art. 209 1. fall. con rinvio anche agli artt. 98 e ss.), che riveste carattere di esclusività, sì da impedire la costituzione di un titolo, per la partecipazione al concorso, nella sede ordinaria e fuori del procedimento stesso. Nondimeno, la norma di cui all’art. 95, coma terzo, della legge fallimentare, secondo cui se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato necessaria l’impugnazione ove non si voglia ammettere il credito stesso al passivo, è applicabile anche nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa (Sez. U, Sentenza n. 2907 del 31/07/1969).

Tale principio è applicabile alla 1.c.a. anche nell’interpretazione estensiva accolta da questa Corte, secondo la quale la norma dell’art. 95, terzo comma, legge fall. – nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 – va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato; tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione dell’art. 96, coma 2, n. 3, legge fall..

Ne consegue, che ove a seguito dell’impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia perseguito dal curatore o nei confronti a dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell’impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado; né a tale efficacia osta la circostanza che la predetta sentenza sia intervenuta solo successivamente alla pronuncia sull’opposizione allo stato passivo impugnata e sia stata, quindi, prodotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, essendo la sua , esistenza, pari di quella del giudicato interno, rilevabile anche d’ufficio in tale fase. (Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010, Rv. 615853).

Allegato Pdf:

Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 3338 del 19/02/2015

Presidente CECCHERINI ALDO  Relatore DIDONE ANTONIO 

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