Civile

Configurabilità della sospensione cautelare dell’Avvocato

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 3184 del 18/02/2015

avvocatoL’istituto della sospensione cautelare in danno di un avvocato operata dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza – a differenza della sospensione, sanzione (o pena disciplinare), pur configurata nelle norme del R.D.L. del 1933 – trova le sue ragioni nella esigenza di elidere lo “strepitus fori” che può conseguire alla contestazione di un reato a carico del professionista ed assegna al Coa locale il potere di valutare la sua opportunità, in un’ottica di concreta valutazione dello “strepitus fori” e di bilanciamento tra le ragioni di tutela della immagine di integrità morale della categoria e le ragioni del professionista. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la sospensione cautelare di un avvocato dall’attività professionale si legittima quando essa sia motivata non solo con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista (pur dovendosi prescindere da ogni giudizio sulla loro fondatezza) ma anche con riguardo allo “strepitus fori” – da accertarsi in concreto, ad esempio sulla base di articoli di stampa apparsi sui quotidianiche abbia le caratteristiche dell’attualità.

In particolare la citata giurisprudenza (v. SU n.19711 del 2012) ha precisato che lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso tra la commissione dei fatti penalmente rilevanti e l’adozione della misura cautelare in sede disciplinare, ovvero nell’ipotesi di procedimento disciplinare avviato da tempo, giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, anche se verificatasi dopo molto tempo dall’accadimento dei fatti e/o dall’inizio del procedimento disciplinare.

Deve pertanto a fortiori escludersi che possa valere a sostenere la sospensione in parola uno “strepitus fori” non concreto ed attuale ma solo “ragionevolmente” previsto ovvero solo astrattamente collegato all’esistenza del processo penale o di una particolare fase di esso.

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Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 3184 del 18/02/2015

LAMORGESE ANTONIO  Relatore BUFFA FRANCESCO 

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