Corte Costituzionale

Gli alimenti non si calcolano soltanto sul tenore di vita

Nota a Corte Costituzionale Sentenza 11/2015 di Fabiana Belardi

divorzioLa Corte con sentenza dell’11 febbraio 2015 n.11 si è espressa sulla valutazione della quota alimenti in sede di divorzio. Nel calcolo dell’assegno divorzile sono diversi gli elementi da tenere in considerazione. L’art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), postula che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Il Tribunale di Firenze nel corso di un giudizio civile per scioglimento di matrimonio, ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione – ed ha, per ciò, sollevato, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio). Il problema da dover risolvere è basato sul difficile calcolo del contributo economico di un coniuge all’altro in presenza di disparità economica, nel rispetto di tutti i principi costituzionalmente posti. In particolare, ci sarebbe violazione normativa dell’art. 2 e del dovere di solidarietà in quanto la tutela del coniuge debole in sede di divorzio non comporterebbe l’obbligo di mantenere le medesime condizioni economiche godute durante la vita matrimoniale. Inoltre, sembrerebbe esserci violazione anche dell’art. 3 Cost. in quanto diverrebbe illogico l’istituto del divorzio come cessazione del matrimonio e i suoi effetti, nel momento in cui la legge in esame non determina una soluzione temporale dell’obbligo di mantenimento proiettando “ oltre l’orizzonte matrimoniale il tenore di vita in costanza di matrimonio”. L’assegno di divorzio, pur avendo una finalità assistenziale, sembrerebbe attribuire un obbligo di mantenimento per tutta la vita di un tenore agiato in favore del coniuge ritenuto economicamente più debole.

Il disposto normativo violerebbe anche l’art. 29 Cost. poiché l’assegno divorzile non può riferirsi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza prendere in considerazione il mutato status delle parti, il portato del divorzio, il nuovo assetto familiare. In contrato alla lettura delle norme in tema di divorzio come violative dei diritti costituzionali si è posto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l’inammissibilità e, in subordine, la non fondatezza della questione. Già la Cassazione, con sentenze anche recentissime, si è espressa in materia, affermando che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rileva per la determinazione in astratto del tetto massimo dell’assegno» (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, poi in concreto, quel parametro va bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri normativamente posti nello stesso art. 5 della l. 1° dicembre 1970, n. 898. Questi criteri sono fondamentali e concorrono tutti nel bilanciamento, aumento, diminuzione e azzeramento dell’importo dell’assegno. Per la Corte Costituzionale è, allora, legittimo l’art. 5 in riferimento agli art. 2, 3 e 29 della Costituzione. Pertanto, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l’unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull’assegno divorzile, ma va bilanciato per ogni singolo caso con gli altri parametri normativamente postulati. Per cui, la somma considerata in astratto va temperata sulla condizione e sul reddito dei coniugi, sul contributo personale ed economico dato da ognuno alla formazione del patrimonio comune, sulla effettiva durata del matrimonio, sulle concrete ragioni della decisione, ciò affinchè la valutazione astratta si vesta dell’abito perfetto per la situazione particolare.

Fabiana Belardi

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Corte Costituzionale, Sentenza n. 11 del 11/02/2015

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento vertente tra F.G. e M.P., con ordinanza del 22 maggio 2013, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti l’atto di costituzione di F.G., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi l’avvocato Filippo Donati per F.G. e l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Nel corso di un giudizio civile per scioglimento di matrimonio, l’adito Tribunale ordinario di Firenze ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione – ed ha, per ciò, sollevato, con l’ordinanza in epigrafe – questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nell’interpretazione, che assume consolidatasi in termini di diritto vivente, per cui, in presenza di una disparità economica tra coniugi, «l’assegno divorzile […] deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio».
Ad avviso del rimettente, la norma, così censurata si porrebbe, infatti, in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto l’assegno di divorzio, pur avendo una finalità meramente assistenziale, finirebbe con l’attribuire l’obbligo di garantire per tutta la vita un tenore di vita agiato in favore del coniuge ritenuto economicamente più debole; con l’art. 2 Cost., sotto il profilo del dovere di solidarietà, in quanto la tutela del coniuge debole non comporterebbe l’obbligo di consentire, ben oltre il contesto matrimoniale, il mantenimento delle medesime condizioni economiche godute durante lo stesso matrimonio; con l’art. 29 Cost., in quanto risulterebbe anacronistico ricondurre l’assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza considerare l’attuale portata del divorzio, della famiglia e del ruolo dei coniugi.

2.– In questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l’inammissibilità e, in subordine, la non fondatezza della questione.
3.– Opposte conclusioni (adesive alla prospettazione del Tribunale a quo) ha formulato, invece, la difesa del coniuge F.G., attore nel giudizio principale.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Firenze solleva, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), «nell’interpretazione di diritto vivente per cui […] l’assegno divorzile deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio».
Ad avviso del rimettente, il «diritto vivente», fatto oggetto di censura, violerebbe, infatti, l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, per la «contraddizione logica» che, quel giudice ravvisa, «fra l’istituto del divorzio, che ha come scopo proprio quello della cessazione del matrimonio e dei suoi effetti, e la disciplina in questione, che di fatto proietta oltre l’orizzonte matrimoniale il “tenore di vita” in costanza di matrimonio»; contrasterebbe, inoltre, “per eccesso” con il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., e violerebbe, infine, anche l’art. 29 Cost., «esprimendo una concezione “criptoindissolubilista” del matrimonio che appare oggi anacronistica».

2.– Della questione così sollevata il Tribunale a quo ha plausibilmente motivato la rilevanza, con riferimento alla rispettiva situazione economica, pregressa ed attuale, dei due coniugi: per cui non ha fondamento l’eccezione di inammissibilità, per tal profilo, sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato.

3.– Sempre in punto di ammissibilità della riferita questione, non può addebitarsi al rimettente di non aver previamente verificato la possibilità di una interpretazione della normativa censurata, conforme ai parametri costituzionali da lui evocati.
L’obbligo di una siffatta verifica è, infatti, ineludibile per il giudice a quo solo «in assenza di un diritto vivente» (sentenze n. 190 del 2000, n. 427 del 1999, per tutte). Mentre, in presenza di una interpretazione del dato normativo consolidatasi – come nella specie si assume – in termini di “diritto vivente”, quel giudice ha la facoltà di uniformarvisi o meno (sentenze n. 117 del 2012 e n. 91 del 2004), restando quindi libero, nel secondo caso, di assumere proprio quel “diritto vivente” ad oggetto delle proprie censure (ordinanza n. 253 del 2012).

4.– Nel merito, la questione non è fondata.
L’esistenza, presupposta dal rimettente, di un “diritto vivente” secondo cui l’assegno divorzile ex art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 «deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» non trova, infatti, riscontro nella giurisprudenza del giudice della nomofilachia (che costituisce il principale formante del diritto vivente), secondo la quale, viceversa, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l’unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull’assegno divorzile.
La Corte di cassazione, in sede di esegesi della normativa impugnata, ha anche di recente, in tal senso, appunto, ribadito il proprio «consolidato orientamento», secondo il quale il parametro del «tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» rileva, bensì, per determinare «in astratto […] il tetto massimo della misura dell’assegno» (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, «in concreto», quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5.
Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) «agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto» e possono «valere anche ad azzerarla» (così testualmente, da ultimo, Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 5 febbraio 2014, n. 2546; in senso conforme, sentenze 28 ottobre 2013, n. 24252; 21 ottobre 2013, n. 23797; 12 luglio 2007, n. 15611; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040, ex plurimis).
5.− L’erronea interpretazione della norma denunciata, da cui muove il rimettente, travolge conseguentemente, in radice, tutte le censure, in ragione di tale premessa, dallo stesso formulate.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2015.

F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l’11 febbraio 2015.

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