Una nuova riforma del Processo civile. I punti principali
Il 10 febbraio scorso, su proposta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che conferisce al Governo la delega a ridefinire il quadro della giustizia civile. Il provvedimento era già stato esaminato in cdm del 28 agosto, ed è stato elaborato tenendo conto delle analisi e delle proposte condotte dalla commissione ministeriale presieduta dal magistrato Giuseppe Berruti. Secondo la relazione al provvedimento sono due gli obiettivi: rendere “comprensibile” il processo e prevedibile– per le parti – la sentenza; e ottenere “speditezza”.
Ecco la scheda di presentazione della Presidenza del Consiglio.
Rafforzamento del Tribunale delle imprese.
Uno dei punti più significativi del provvedimento è la valorizzazione dei positivi risultati raggiunti dalle Sezioni Specializzate in materia di impresa.
La delega, infatti, mantiene inalterato il loro numero (21, ndr), ne cambia la denominazione in Sezioni specializzate per l’impresa e il mercato e, soprattutto, amplia l’ambito di loro competenza alle seguenti ulteriori materie:
• controversie in materia di concorrenza sleale, anche se non interferenti con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
• controversie in materia di pubblicità ingannevole;
• azione di classe a tutela dei consumatori prevista dal codice del consumo;
• controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo;
• controversie societarie relative (anche) a società di persone;
• controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.
La maggiore organicità della competenza per materia definirà più puntualmente il ruolo di queste Sezioni specializzate nel sistema della giustizia civile italiana, anche nella prospettiva di fare recuperare all’Italia posizioni nel ranking enforcing contracts della Banca mondiale.
Tribunale della famiglia e dei diritti delle persone.
Altro importante profilo del provvedimento è la realizzazione di una Sezione specializzata per la famiglia, i minori e la persona con competenza chiara e netta su tutti gli affari relativi alla famiglia, anche non fondata sul matrimonio, e su tutti i procedimenti attualmente non rientranti nella competenza del Tribunale per i minorenni in materia civile.
In tal modo, il vigente assetto di competenza del Tribunale per i minorenni viene integrato dalle competenze specializzate del tribunale ordinario in materia di famiglia e della persona.
Si prevede inoltre l’impiego, all’interno delle sezioni specializzate, della professionalità di tecnici formati nell’esperienza del tribunale per i minorenni, una risorsa importante da valorizzare nell’ambito di una struttura processuale dai contorni certi e gestita da giudici togati.
Riforma del Processo civile.
La delega prevede inoltre interventi per assicurare anche una riduzione dei tempi processuali in primo grado, in appello ed in Cassazione nella consapevolezza che, allo stato, il codice civile italiano prevede una serie di tecnicalità tali da rendere il rito faticoso e a volte non prevedibile nei suoi tempi.
L’obiettivo della delega è invece quello di tornare a fare della durata del processo e della sentenza esiti assolutamente naturali e prevedibili.
In relazione alle singole fasi processuali si prevede quindi di riformare così il processo:
Primo grado. Revisione della fase di trattazione e discussione, anticipando gli scambi di memorie per consentire di avere il quadro completo della lite alla prima udienza. Viene fissato un principio di delega per razionalizzare i termini processuali esemplificare i riti processuali mediante la omogeneizzazione dei termini degli atti introduttivi.
Appello. Potenziamento del carattere impugnatorio dell’appello anche attraverso l’assestamento normativo e la stabilizzazione dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Maggiore chiusura alle nuove domande, eccezioni e prove.
Ricorso per Cassazione. Interventi sul rito davanti alla Corte di Cassazione, nel segno di un uso più diffuso del rito camerale e nella prospettiva, possibile, di una riforma costituzionale che veda inseriti in un organo giudiziario supremo giudici oggi appartenenti ad altre magistrature, ovvero che veda attribuire ad una corte riformata controversie oggi regolate sulla base della doppia giurisdizione. In tale prospettiva, si potrebbe individuare un modello pressoché unico di processo civile supremo.
Con la delega vengono ulteriormente introdotti:
• il principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice: i testi degli atti giudiziari devono essere agevolmente compresi dalle parti e devono avere per oggetto i termini essenziali delle controversie e delle ragioni per le quali il giudice ha reso la sentenza condannando l’una o l’altra parte.
• il criterio di adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.