Corte Ue: per pratiche abusive Iva ok a previo procedimento nazionale
La vicenda processuale prende le mosse dalla decisione del Fisco lusitano di negare alla società il rimborso dell’Iva assolta a monte, asserendo un uso fraudolento del diritto a detrazione operato dalla stessa società. La società in questione, attiva nella costruzione e nella gestione di centri sanitari nonché nella prestazione di servizi medici e chirurgici in generale, faceva costruire su un terreno di sua proprietà un centro ospedaliero, dotandolo di attrezzature mediche. Una volta costruito il centro ospedaliero, la società lo dava in gestione ad un’altra impresa appartenente al medesimo gruppo industriale, detraendo dall’imposta dovuta al fisco portoghese, a titolo di canoni percepiti dal cessionario, l’Iva relativa all’acquisto dei beni e dei servizi relativi alla costruzione e all’allestimento del centro ospedaliero.
La posizione dell’Amministrazione fiscale
L’amministrazione fiscale contestava però l’operato della società asserendo un uso fraudolento della normativa nazionale e affermando che la cessione della gestione a una società creata ad hoc dallo stesso gruppo societario aveva avuto come unico scopo quello di permettere alla ricorrente di avanzare un diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte all’epoca della costruzione dell’immobile.
L’origine del contenzioso comunitario
Ne nasceva cosi un contenzioso giudiziario che portava i magistrati portoghesi a sospendere il procedimento dinanzi a loro pendente per domandare ai giudici comunitari se, nelle ipotesi in cui l’amministrazione fiscale sospetti l’esistenza di una pratica abusiva ai fini di ottenere il rimborso dell’Iva e in cui il diritto portoghese preveda un previo procedimento obbligatorio applicabile alla generalità delle pratiche abusive in materia tributaria, debba o meno ritenersi che detto procedimento, in considerazione di quella che è l’origine comunitaria dell’imposta, non sia applicabile in materia di Iva.
Le disposizioni della direttiva Ue
Analizzando il contesto normativo di riferimento, vediamo come l’articolo 273, primo comma, della direttiva Iva 2006/112 prevede la facoltà degli Stati membri di stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi ritenuti necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’Iva e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera. Inoltre, il successivo articolo 342 stabilisce che gli Stati membri possono adottare misure relative al diritto a detrazione dell’Iva per evitare che i soggetti passivi-rivenditori beneficino di vantaggi ingiustificati o subiscano danni ingiustificati.
Le disposizioni della normativa portoghese
Per quanto concerne il diritto nazionale, la legge tributaria generale portoghese, adottata con il decreto legge n. 398/98 del 17 dicembre 1998, stabilisce i principi fondamentali del regime fiscale, le garanzie dei contribuenti e i poteri dell’amministrazione tributaria. In particolare, l’articolo 38, rubricato «Inefficacia degli atti e dei negozi giuridici», prevede che l’inefficacia dei negozi giuridici non osta alla tassazione, qualora si siano già prodotti gli effetti economici attesi dalle parti. E sono considerati come inefficaci in ambito tributario gli atti o i negozi giuridici diretti ad ottenere essenzialmente o principalmente, tramite artifici o mezzi fraudolenti e con abuso delle forme giuridiche, la riduzione, eliminazione o differimento nel tempo di imposte che sarebbero altrimenti dovute. Da un punto di vista procedurale, invece, il codice lusitano del processo e del contenzioso tributario del 26 ottobre 1999 (CPPT), prevede all’articolo 63 un previo e obbligatorio esperimento di un procedimento amministrativo nazionale ad hoc, nel caso in cui l’Amministrazione tributaria sospetti l’esistenza di una pratica abusiva.
Il ragionamento dei giudici comunitari
Chiamati a pronunciarsi sulla questione, i magistrati sovranazionali hanno innanzitutto chiarito come sebbene la direttiva 112 del 2006 autorizzi gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare le evasioni, non prevede alcuna disposizione di dettaglio in merito alle misure che gli Stati membri devono effettivamente adottare a tal fine. L’attuazione della lotta all’evasione dell’Iva, hanno proseguito i giudici europei, rientra dunque nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri che hanno il preciso onere di individuare l’amministrazione deputata a combattere l’evasione dell’imposta e stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione, nei confronti dell’azione accertatrice dell’amministrazione fiscale.
I giudici della Corte hanno poi chiarito che rientra nelle competenze del giudice nazionale valutare la compatibilità dei provvedimenti amministrativi interni con i principi stabiliti a livello europeo. Proseguendo, gli eurogiudici hanno evidenziato come, relativamente al principio di effettività, per verificare se uno specifico procedimento amministrativo-processuale interno sia compatibile con le prerogative assicurate ai singoli dal diritto europeo o renda invece impossibile o difficile per i singoli esercitare i diritti ad essi spettanti, occorra esaminare detto procedimento in maniera complessiva, tenendo conto di tutte le sue varie fasi e peculiarità dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali.
L’analisi del caso specifico
Per quanto concerne il caso specifico del previo procedimento amministrativo per le pratiche abusive Iva disciplinato dalla normativa portoghese in materia, la Corte di Giustizia ha sottolineato come il procedimento speciale previsto all’articolo 63 del codice lusitano del processo e del contenzioso tributario (CPPT) è caratterizzato dalla previa audizione della persona interessata entro un termine di 30 giorni, ha un termine di prescrizione di tre anni e disciplina la chiara possibilità per il privato di produrre prove documentali a sua difesa. Inoltre, la decisione presa all’esito del procedimento stesso deve essere esaustivamente motivata, in modo da rendere chiaro il ragionamento logico-fattuale seguito dall’amministrazione nel prendere la decisione contingente. Da tali caratteristiche si può chiaramente affermare, hanno sostenuto i togati sovranazionali, che il procedimento portoghese in esame garantisce in maniera più che soddisfacente i diritti del privato previsti dalle norme comunitarie.
Le conclusioni della Corte
Alla luce delle considerazioni ora viste, la Corte ha dato risposta all’interrogativo sollevato dai giudici portoghesi chiarendo che “la direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla previa e obbligatoria applicazione di un procedimento amministrativo nazionale, quale quello previsto all’articolo 63 del CPPT, nel caso in cui l’amministrazione tributaria sospetti l’esistenza di una pratica abusiva.”
Data della sentenza
12 febbraio 2015
Numero della causa
C-662/2013
Nome delle parti
Surgicare – Unidades de Saúde SA
contro
Fazenda Pública
Mauro Di Biasi, Fiscooggi.it