Sport e violenza: dalla sicurezza pubblica alla sicurezza personale
Nota a Cassazione, III Sez. penale Sentenza n. 3945 del 28/01/2015. Di Fabiana Belardi
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La Terza sezione della Corte di cassazione ha di recente affrontato il tema degli atti violenti durante avvenimenti sportivi. Il ricorrente era stato ritenuto responsabile penalmente dal GIP ex art. 6 ter l. 401/89 (legge antiviolenza negli stadi) per essere stato trovato in possesso di artifizi pirotecnici (“razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere”) in occasione di una partita di calcio, pur essendo stato disposto dal questore l’obbligo di non assistere a nessuna competizione sportiva (Daspo).
La Corte di appello conferma quanto disposto dal GIP, essendo stato sorpreso il ricorrente nella stazione che avrebbe accolto i tifosi ospiti per assistere alla partita. Il ricorrente, già colpito da D.A.SPO., era nella piazzola di sosta delle auto dei ferrovieri vicino ai binari con un estintore carico e funzionante nel baule dell’auto. Ritenuto in possesso di strumenti pericolosi e contundenti, viene condannato anche dal secondo grado di giudizio. Quindi ricorre alla Suprema Corte lamentando sia il mancato nesso tra la sua presenza in stazione e i tifosi avversari sia l’errore nel considerare l’estintore un’arma impropria, essendo strumento necessario per il suo lavoro da elettricista. Gli ermellini valutano quanto disposto dalla Corte d’Appello, essendo da chiarire a loro avviso il collegamento tra la presenza del ricorrente con un complice nei luoghi di arrivo dei tifosi ospiti, il treno pieno di tifosi, il possesso di uno strumento atto ad offendere quale l’estintore, in un giorno di festa quindi non lavorativo.
Nel possesso di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli di sosta, transito ecc. dei soggetti interessati, la Corte afferma, quindi, che il delitto ex art. 6 ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è integrato anche dal possesso di altri oggetti rispetto a quelli elencati nella norma, come previsto con la dicitura “materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere”. Per cui, anche gli oggetti di uso comune sono vietati se idonei ad essere utilizzati per l’offesa alla persona e ne risulti ingiustificato il possesso in relazione alla loro naturale destinazione. Da qui, anche l’estintore è considerata un’arma, essendo atto ad offendere una o più persone come arma contundente se sollevato o brandito da più persone. Inoltre, è oggetto in gradi di emettere materiale imbrattante (polvere o schiuma), pericoloso se diretto al volto ed è possibile lanciarlo facilmente non essendo pesante. Sulle reali intenzioni del reo, sulle modalità criminose della condotta, sul collegamento riscontrato in secondo grado tra la presenza del ricorrente e il treno in transito di tifosi avversari la Corte ritiene che saranno necessari approfondimenti ulteriori. La Corte annulla la sentenza di secondo grado con rinvio per incongra motivazione , essendo incompleta la valutazione delle circostanze.
Fabiana Belardi.
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Cassazione, III Sez. penale Sentenza n. 3945 del 28/01/2015
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