Penale

Utilizzabile nel porcesso penale il pvc della Guardia di finanza

mckenzie-friendCon sentenza 19 gennaio 2015, n. 1973, la Corte di cassazione torna ancora una volta a trattare il tema della valenza del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza nel processo penale, stabilendo che tale documento, inteso ad accertare o riferire violazioni a norme di leggi finanziarie o tributarie, costituisce atto irripetibile e può, quindi, essere inserito nel fascicolo per il dibattimento.

Il fatto
Un contribuente era stato dichiarato dal Tribunale colpevole, tra gli altri, del delitto previsto dagli articoli 81 del codice penale, e 2 del Dlgs 74/2000, in quanto, nella sua qualità di amministratore unico di una Srl, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indicava nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione annuale Iva, elementi passivi fittizi superiori alla soglia di punibilità.
La Corte d’appello rideterminava la pena confermando nel resto, nei cui confronti l’imputato ha presentato ricorso per cassazione denunciando, tra l’altro, violazione dell’articolo 220 delle disposizioni attuative del cpp, per avere la sentenza opposta ritenuto acquisibili al fascicolo del dibattimento il verbale di constatazione della Guardia di finanza, il quale – peraltro – non era stato acquisito con l’accordo delle parti, poiché la difesa si era espressamente opposta alla sua acquisizione.Quadro di riferimento
Si premette che il citato articolo 220 reca il “principio di autonomia dei diversi procedimenti”, per cui, “quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”.
Come si rileva, nell’ipotesi in cui le operazioni di verifica abbiano rilevanza anche ai fini penali, affinché il materiale raccolto sia utilizzabile in tale sede processuale, occorre che il personale procedente rispetti tutte le prescrizioni previste dal codice di procedura penale, tra cui, per quel che qui rileva, la contestazione in forma chiara e precisa del fatto che è attribuito all’indagato, rendendo noti gli elementi di prova esistenti e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le relative fonti (articolo 65 del cpp).
Nel caso in cui non venissero rispettate le prescrizioni illustrate, le prove raccolte potrebbero non essere utilizzabili nel processo penale, mentre nell’ambito del procedimento tributario non si verificherebbe alcuna conseguenza, proprio per il suesposto principio di autonomia (ribadito dall’articolo 20 del Dlgs 74/2000 nell’ambito dei reati tributari).

Esito del giudizio
Decidendo la vertenza, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, anche relativamente al motivo attinente l’asserita inutilizzabilità del processo verbale di accertamento della Guardia di finanza.
In particolare, sul punto, il Collegio di legittimità ha affermato che costituisce “atto irripetibile” e può, quindi, essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, il processo verbale di constatazione redatto dalla Gdf per accertare o riferire violazioni a norme di leggi finanziarie o tributarie.

Nell’affermare questo principio, la terza sezione penale ha inoltre argomentato che, qualora tramite la creazione artificiosa di fatture passive per operazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000) si ottenga, oltre a un indebito rimborso Iva o al riconoscimento di un inesistente credito di imposta, la concessione di un finanziamento pubblico per un acquisto mai effettuato di beni strumentali, i reati di frode fiscale e truffa aggravata (ex articolo 640-bis cp) possono concorrere materialmente, ricorrendo diversità delle condotte e distinti i soggetti passivi tratti in errore nonché i patrimoni aggrediti.

Nel caso di specie, per accertare la sussistenza del reato, è stata disposta una perizia collegiale d’ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dalla Corte territoriale, ma non in maniera “acritica” facendone l’unico fondamento delle proprie conclusioni, bensì dando contezza della preferenza accordata a essa rispetto alla consulenza di parte, essendo pacifico che il giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione che gli stessi siano assunti non con l’efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori (cfr Cassazione, sentenze 5490/2009 e 35858/2011).

Il giudice di merito ha così formato il proprio convincimento anche sulla base di altri elementi, tra i quali spicca il processo verbale di constatazione, il quale, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, costituisce atto amministrativo extraprocessuale, come tale acquisibile e utilizzabile in dibattimento per provare la sussistenza dei reati tributari ex articolo 234 cpp (tra le ultime, vedi Cassazione, sentenze 9043/2013 e 27449/2014).

Salvatore Servidio, Fiscooggi.it

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