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Non preclude la validità dell’atto l’assenza del pvc già notificato

redundancySe il contribuente ha già integrale e legale conoscenza del contenuto del verbale a seguito di precedente consegna, non è necessario riallegarlo all’avviso di accertamento

È legittimo l’avviso di accertamento motivato per relationem, senza produrre nuovamente il pvc richiamato, nel caso in cui copia di detto verbale sia stata sottoscritta e consegnata al rappresentante legale della società contribuente.
È il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 407 del 14 gennaio 2015.
La vicenda processuale
La società contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento, in materia di Iva, Irap e Irpeg relativamente al periodo d’imposta 2000, emesso sulla base di un processo verbale di constatazione avente a oggetto la cessione di gas per uso autotrazione fraudolentemente fatturata come cessione per uso domestico, con aliquota ridotta quindi sia ai fini delle accise sia dell’Iva.
La Ctp accoglieva il ricorso.
Di diverso avviso la Ctr, che accoglieva l’appello proposto dall’ufficio.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione, lamentando tra l’altro la violazione o falsa applicazione degli articoli 7 della legge 212/2000, 42 del Dpr 600/1973 e 56 del Dpr 633/1972, considerato che all’avviso di accertamento non risultava allegato il pvc né risultava prodotto al suo interno. Inoltre aggiungeva che, poiché il verbale faceva riferimento a ulteriori operazioni compiute e rilievi emersi, anche tali elementi aggiuntivi dovevano essere allegati ai fini della validità dell’avviso (in particolare: controlli incrociati e appostamenti presso gli stabilimenti, assunzione di dichiarazioni, attività d’indagine).

La pronuncia della Cassazione
Nel rigettare il ricorso, la Suprema corte ha ribadito il consolidato principio di diritto in base al quale non ricorre la violazione delle norme dettate in materia di motivazione per relationemove copia del p.v.c., richiamato dall’avviso di accertamento, sia stata sottoscritta e consegnata al rappresentante legale della società contribuente“.

Osservazioni
Ai sensi dell’articolo 42 del Dpr 600/1973 e dell’articolo 56 del Dpr 633/1972, se la motivazione dell’avviso di accertamento fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
È consolidato l’orientamento di legittimità in base al quale l’avviso di accertamento, avente carattere di provocatio ad opponendum, soddisfa l’obbligo di motivazione ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an e il quantum debeatur. Deve, pertanto, ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento a un processo verbale di constatazione, regolarmente notificato o consegnato all’intimato (ex multis Cassazione, sentenze 5677/2014, 15327/2014, 18073/2008 e 15842/2006).

La Cassazione, invero, considera tale interpretazione della norma coerente con lo statuto dei diritti del contribuente, in particolare con l’articolo 7, comma 1, della legge 212/2000 che, in tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione.

All’opposto, un’interpretazione puramente formalistica, nel senso della necessità di allegare qualunque atto menzionato nella motivazione, anche se già notificato separatamente al destinatario, si porrebbe in contrasto col criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando però al massimo le cause d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli.

Nel caso di specie, come si legge nell’avviso di accertamento, “i verbalizzanti in data 25/10/2202, al termine delle operazioni di controllo, hanno redatto processo verbale di constatazione nel quale sono descritte le operazioni compiute ed i rilievi emersi che qui si intendono integralmente riportati e trascritti in quanto copia dello stesso è stata sottoscritta e consegnata al rappresentante legale e comunque a disposizione presso lo scrivente per eventuale estrazioni di ulteriori copie“; sicché, ferma restando la conoscenza legale di entrambi gli atti da parte del contribuente, la mera non contestualità di essi, non essendo il primo allegato al secondo, non merita la sanzione d’invalidità dell’avviso di accertamento (peraltro non comminata espressamente).

Infine, non ricorre l’obbligo di allegazione per quegli atti cui fa riferimento l’atto richiamato nell’avviso di accertamento, a meno che non ricorra un mero rinvio recettizio, senza illustrazione del contenuto degli atti presupposti. In tal caso, infatti, è come se l’avviso rinviasse, sia pure per atto interposto, agli atti presupposti dall’atto richiamato nell’avviso. Diversamente, se l’atto presupposto non è mero tramite degli atti ulteriori, ma contiene una autonomia di contenuto, si introdurrebbe un obbligo di allegazione di secondo grado non contemplato dalla norma, e non richiesto dalla stessa ratio di quest’ultima. Nel caso di specie, come illustrato nello stesso ricorso, nel pvc si dà contezza delle attività compiute, e dunque non ricorre il mero rinvio.
Ne è derivato il rigetto del ricorso, con conseguente condanna alle spese in capo alla società contribuente.

Dora De Marco, Fiscooggi.it

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