Sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 199 del 12/01/015
Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, per cui possono essere denunciati solo vizi attinenti all’esistenza stessa della giurisdizione (come quando il Consiglio di Stato abbia esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure, al contrario, quando abbia negato la propria giurisdizione sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale) ovvero vizi riguardanti i limiti della giurisdizione (come quando il Consiglio di stato abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale), ma non anche i vizi attinenti al modo di esercizio della giurisdizione (quali quelli inerenti ai presupposti processuali e alle condizioni dell’azione, alla sufficienza e logicità della motivazione della decisione, alla valutazione delle situazioni di illegittimità denunciate, all’interpretazione di atti amministrativi, all’accertamento della loro definitività). (Cass sez .un. 2667/97; Cass sez.un.11226/02;Cass sez un 11091/03;Cass sez un 5179/04;Cass sez un 7799/05;Cass sez un 29348/08; Cass sez un 9687/13; Cass sez un.8993/14).
Si è altresì ribadito che, anche a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nell’art. 111 della Costituzione, il sindacato delle Sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale continua ad essere circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all’esistenza dei vizi che attengono all’essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, cui si riferiscono, invece, gli errori “in iudicando” o “in procedendo”, con la conseguenza che tale sindacato non è invocabile nei casi in cui, come motivo di impugnazione, sia dedotto il difetto di legittimazione ad agire.(Cass sez. un 10828/06).
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