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Dichiarazione di pubblica utilità e giurisdizione sul risarcimento del danno

Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza 198 del 12/01/2015

In presenza di una dichiarazione di pubblica utilità, la giurisdizione sul risarcimento del danno conseguito ad una procedura ablatoria non conclusasi con il tempestivo decreto di esproprio o di asservimento, oggetto di una domanda proposta, come nella specie, in data successiva al 10 agosto 2000 ( dies a quo di vigenza dell’art.34 del d. Igs. 31 marzo 1998, n. 80 – Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della I. 15 marzo 1997, n. 59, come novellato dall’art.7 legge 21 luglio 2000, n. 205 – Disposizioni in materia di giustizia amministrativa) appartiene alla cognizione del giudice amministrativo a titolo di giurisdizione esclusiva.

Né questa incontra un limite nell’ipotesi che le operazioni materiali, tecniche e giuridiche dell’esproprio siano eseguite da un ente concessionario privato, in forza di delega da parte di una Pubblica amministrazione concedente, dal momento che in tale ipotesi resta invariato l’esercizio di poteri di carattere pubblicistico in materia urbanistico-edilizia, presupposto di applicazione della , norma di cui all’art.34 del d. igs. 80/1998 citato. Allorché la controversia abbia per oggetto comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità, la stessa rientra, infatti, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale che sia la natura – restitutoria o risarcitoria – della pretesa fatta valere dal privato ( Cass., sez.unite, 5 aprile 2013, n.8349).

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