Autonomia dell’azione di responsabilità esercitata dal Procuratore presso la Corte dei Conti
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 473 del 14/01/2015
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Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ripetutamente evidenziato l’autonomia del giudizio amministrativo contabile e quindi dell’azione di responsabilità esercitata dal Procuratore presso la Corte dei Conti rispetto ai rapporti civili, amministrativi e disciplinari che possono intercorrere tra i soggetti passivi dell’azione contabile e i soggetti danneggiati ed esporre i primi a subire i giudizi penali (come è appunto avvenuto nella specie); ed hanno più volte enunciato la regola che l’azione proposta dal Procuratore contabile non si identifica con quella che l’amministrazione può autonomamente promuovere nei confronti dei propri funzionari e/o di quelli dell’ente esterno autori del danno per farne valere la responsabilità (anche solidale).
Conferma di tale autonomia è stata tratta: a) dalla nota sentenza n. 104 del 1989 (ribadita dalla più recente pronuncia n. 1 del 2007) della Corte Costituzionale, la quale ha specificato che il Procuratore Generale della Corte dei conti, nella promozione dei giudizi, agisce nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi; b) dalla legge n. 97 del 2001, art. 7, secondo cui “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’art. 3… è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale…”, mentre l’art. 17, comma 30 ter, del di. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 dello stesso anno, ha ribadito, rendendola di carattere generale, la regola che “Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge”: il che significa che le procure della Corte dei conti possono attivarsi a prescindere dalla possibilità delle amministrazioni interessate di promuovere l’ordinaria azione civilistica di responsabilità (confr. Cass. civ. sez. un. ord. 22 dicembre 2009, n. 27092; Cass. civ. sez. un. ord. 4 dicembre 2009, n. 25495; Cass. civ. sez. un. 11 maggio 2009, n. 10667).
In continuità con tale giurisprudenza, le Sezioni Unite intendono allora qui ribadire che, in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, di talché l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti.
Ne deriva che il rilievo, traducendosi nella deduzione di un error in iudicando, è perciò stesso estraneo alle previsioni degli artt. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. sez. un. 21 maggio 2014, n. 11229; Cass. civ. sez. un. 28 novembre 2013, n. 26582; Cass. civ. sez. un. 8 marzo 2005, n. 4957).