Tributaria

Operazioni ritenute inesistenti: niente litisconsorzio necessario

Non si configura il presupposto della situazione di inscindibilità della posizione dei soggetti obbligati; in tale ipotesi, pertanto, non è richiesta integrazione del contraddittorio

condominiLa Corte di cassazione, nella sentenza 20928/2014, sono stati chiamati a pronunciarsi sulla configurabilità del litisconsorzio necessario originario nell’ambito di contestazioni aventi a oggetto fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti.
In particolare, quanto richiesto ai Supremi giudici è se esista un litisconsorzio necessario originario tra l’emittente e il destinatario della fattura nella vertenza avente a oggetto il recupero dell’Iva indebitamente esposta come credito d’imposta nella dichiarazione annuale 2002 e percepita mediante rimborso dalla società, essendo stato successivamente accertato dai verbalizzanti che la imposta indicata a credito concerneva fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti.

Ebbene, nell’intervenire sulla questione interpretativa, il Collegio giudicante ha chiarito che il presupposto sul quale si fonda il principio del litisconsorzio necessario, come regolato nell’ambito del contenzioso tributario dall’articolo 14 del Dlgs 546/1992, è quello dell’inscindibilità della posizione rappresentata dai soggetti obbligati.
Nell’ambito del processo tributario è quindi da ritenersi necessaria la trattazione unica della vertenza, nell’ipotesi in cui questa abbia un oggetto che riguarda inscindibilmente più soggetti. Solo in questo caso, vi è la necessità che gli effetti della pronuncia si producano in maniera univoca nei confronti dei diversi soggetti coinvolti, posto che la pronuncia resa nei confronti di uno solo di essi renderebbe la decisione priva di pratica utilità (tamquam non esset).

La Suprema corte ha chiarito che il litisconsorzio necessario va ravvisato solo nel caso in cui il provvedimento impositivo venga attinto da critica che investe quei medesimi fatti costitutivi della obbligazione tributaria, idonei a fondare pretese frazionate nel quantum (come nel caso di imposta di registro applicabile in proporzione alle quote della divisione relativa a un medesimo bene immobile, in ordine al quale l’Amministrazione finanziaria ha accertato un maggior valore rispetto a quello dichiarato in contratto: Cassazione a sezioni unite, 18 gennaio 2007, n. 1052) ovvero a legittimare l’emissione di un unico atto impositivo con pluralità di destinatari nei confronti dei quali viene accertato un unico e identico fatto generatore d’imposta (come nel caso dei redditi d’impresa delle società di persone che, ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, si intendono automaticamente prodotti in capo ai singoli soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili; cfr Cassazione a sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815, contenente il richiamo a un ampio numero di sentenze conformi).

Poste tali premesse, i Giudici di legittimità hanno escluso che tra i soggetti (emittente e destinatario) di una fattura relativa a operazioni ritenute dal Fisco inesistenti possa configurarsi un litisconsorzio necessario originario, ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 546/1992.
Ciò, ad avviso del Collegio, per due ordini di ragioni. La prima perché son diverse e non riconducibili a un medesimo fatto generatore d’imposta le fattispecie tributarie che originano le distinte pretese fiscali nei confronti dei due soggetti. La seconda perché nell’ipotesi in cui vengano prospettate questioni proprie esclusivamente di una specifica posizione debitoria è in radice da escludere che si determini la situazione di inscindibilità cui, ai sensi del Dlgs 546/1992, articolo 14, comma 1, viene necessariamente correlato il litisconsorzio necessario tra i soggetti obbligati (cfr Cassazione 16 novembre 2011, n. 24063, e 21 maggio 2014, n. 11181).
Al più, secondo la Suprema corte, nell’ipotesi in cui uno dei soggetti coinvolti nell’operazione contestata come inesistente possa avere interesse all’accertamento di fatti materiali comuni alla vicenda fiscalmente rilevante, potrà spiegare un intervento adesivo ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del Dlgs 546/1992 (sul punto, cfr Cassazione 19 aprile 2013, n. 9567).

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

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