Catasto, via ufficiale alla riforma. In GU il decreto sulle commissioni
Quelle locali saranno composte da tre sezioni: una competente in materia di terreni, una di unità immobiliari urbane e una terza specializzata sulla revisione del sistema estimativo
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Il provvedimento prevede una commissione locale per ciascuna città capoluogo indicata nella tabella allegata al decreto e una commissione centrale con sede a Roma. Cinque anni, la durata dell’incarico.
Commissioni censuarie locali
Le commissioni locali sono articolate in sezioni: una competente in materia di catasto terreni, una di catasto urbano e una terza, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo. A ciascuna sezione, composta da sei membri effettivi e sei supplenti, è assegnato un presidente. I componenti sono scelti dal presidente del tribunale fra i designati dall’Agenzia delle Entrate, dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, dal prefetto su indicazione degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria. Le nomine sono ufficializzate con decreto del direttore regionale delle Entrate.
Queste le funzioni assegnate alle commissioni locali. In materia di catasto terreni, esame e approvazione dei quadri relativi alla qualità e alle classi dei terreni, con le relative tariffe, e partecipazione alle operazioni di revisione e conservazione del catasto terreni. Analoghe funzioni sono previste in materia di catasto edilizio urbano: esame e approvazione dei prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane, e concorso alla revisione e conservazione del catasto edilizio urbano. Inoltre, nell’ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, validano le funzioni statistiche determinate dall’Agenzia delle Entrate
Commissione censuaria centrale
È composta dal presidente e da venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti. Si articola anch’essa in tre sezioni, una competente in materia di catasto terreni e due competenti per il catasto urbano (una delle quali, nella prima fase, specializzata sulla riforma degli estimi catastali dei fabbricati). Ogni sezione si compone di undici membri effettivi e sette supplenti.
La commissione centrale è competente per i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate, dei Comuni e delle associazioni di categoria contro le decisioni delle commissioni locali sui prospetti delle qualità e classi e sulle relative tariffe d’estimo (per quanto riguarda il catasto dei terreni), e contro le decisioni sul quadro delle categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane e sulle relative tariffe d’estimo (in materia di catasto edilizio urbano).
Requisiti e incompatibilità
I componenti devono essere cittadini italiani, al massimo settantenni, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.
Non possono far parte delle commissioni censuarie: i membri del Parlamento (nazionale ed europeo); i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali; chi ricopre incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; i prefetti; gli appartenenti alla Guardia di finanza, alle Forze armate e i funzionari civili dei Corpi di polizia; chi esercita abitualmente attività di assistenza e rappresentanza di contribuenti nelle controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.
La durata dell’incarico di componenti e presidenti delle commissioni censuarie, esclusi i membri di diritto (cioè, il direttore dell’Agenzia delle Entrate e i direttori centrali di Catasto e cartografia, Omi e servizi estimativi, Pubblicità immobiliare e affari legali), è di cinque anni, senza possibilità di rinnovo.