Un codice tributo per i bookmaker che puntano al totalizzatore nazionale
Andrà utilizzato subito, entro il 31 gennaio, contestualmente a una dichiarazione d’impegno all’emersione fiscale, da presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Fatta la norma (articolo 1, comma 643, legge 190/2014), predisposto il modello di dichiarazione di impegno (è on line sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con la risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito l’ultimo elemento utile per sfruttare la possibilità offerta ai bookmaker dalla Stabilità 2015.
La legge 190/2014, infatti, in attesa di un riordino generale della materia dei giochi, finalizzata tra l’altro alla tutela della sicurezza delle fasce più deboli e dei minori di età, ha previsto che, a decorrere dall’1 gennaio 2015, “ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentito regolarizzare la propria posizione…”.
Il motivo alla base della disposizione sta nel fatto che, se lo scommettitore è italiano, il contratto di gioco è perfezionato in Italia, quindi, regolato secondo la legislazione nazionale.
Come anticipato, in sintesi, le condizioni sono:
- presentare, non oltre il 31 gennaio 2015, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una dichiarazione d’impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione, con la domanda di rilascio del titolo abilitativo all’esercizio e di collegamento al totalizzatore nazionale, anche “alleandosi” a uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse
- versare, contestualmente e mediante modello F24 Accise, 10mila euro per ciascun punto di raccolta da regolarizzare, da compensare in sede di versamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
Il codice tributo “5381”, che qualifica il pagamento, va riportato nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, del modello di pagamento. Gli altri spazi da riempire sono:
- il campo “ente”, che accoglie la lettera “M”
- il campo “provincia”, che vuole la sigla della provincia dove il “raccoglitore” pagante ha il domicilio fiscale
- il campo “codice identificativo”, dove finisce il codice di concessione (se non presente, va tradotto in “999999”)
i campi “mese” e “anno di riferimento”, che corrispondono a quelli per cui si effettua il pagamento.