Diritto all’oblio: prime pronunce del Garante dopo i no di Google

La società deve valutare di volta in volta vari elementi quali ad esempio: l’interesse pubblico a conoscere la notizia, il tempo trascorso dall’avvenimento, l’accuratezza della notizia e la rilevanza della stessa nell’ambito professionale di appartenenza. Di fronte al diniego di Google, gli utenti italiani possono rivolgersi al Garante per la privacy o all’autorità giudiziaria.
Le segnalazioni e i ricorsi pervenuti al Garante, riguardano la richiesta di deindicizzazione di articoli relativi a vicende processuali ancora recenti e in alcuni casi non concluse.
In sette dei nove casi [doc. web nn. 3623819, 3623851, 3623897, 3623919,3623954, 3624003 e 3624021] definiti il Garante non ha accolto la richiesta degli interessati, ritenendo che la posizione di Google fosse corretta in quanto è risultato prevalente l’aspetto dell’interesse pubblico ad accedere alle informazioni tramite motori di ricerca, sulla base del fatto che le vicende processuali sono risultate essere troppo recenti e non ancora espletati tutti i gradi di giudizio.
In due casi [doc. web nn. 3623877 e 3623978], invece, l’Autorità ha accolto la richiesta dei segnalanti. Nel primo, perché nei documenti pubblicati su un sito erano presenti numerose informazioni eccedenti, riferite anche a persone estranee alla vicenda giudiziaria narrata. Nel secondo, perché la notizia pubblicata era inserita in un contesto idoneo a ledere la sfera privata della persona. Tutto ciò in violazione delle norme del Codice privacy e del codice deontologico che impone di diffondere dati personali nei limiti dell'”essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” e di non descrivere abitudini sessuali riferite a una determinata persona identificata o identificabile. L’Autorità ha quindi prescritto a Google di deindicizzare le url segnalate.
Sono alcune decine, al momento, le segnalazioni giunte al Garante a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea sul diritto all’oblio.