Corte Ue: brevettabile l’ovulo umano non fecondato
Un ovulo umano manipolato ma non fecondato può essere brevettato a fini industriali. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue sostenendo che, per essere qualificato come embrione umano, un ovulo deve avere la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano. Un ricercatore chiarisce: le parti del corpo non sono brevettabili, e la brevettabilità è riferita ai prodotti della ricerca ottenuti utilizzando anche ovuli, a patto che non siano fecondati”.
Nella loro sentenza i giudici europei hanno stabilito che, per essere qualificato come embrione umano, un ovulo umano non fecondato deve necessariamente avere la capacità intrinseca di svilupparsi in in essere umano. Quindi, per la Corte, un ovulo attivato per partenogenesi che abbia iniziato un processo di sviluppo non va considerato come un embrione umano.
Ricercatore: brevettabili prodotti ricerca con ovuli. La sentenza della Corte di Giustizia Ue secondo cui un ovulo umano manipolato ma non fecondato può essere brevettato a fini industriali, dà il via libera alla ”brevettabilità dei prodotti della ricerca scientifica ottenuti appunto utilizzando anche ovuli femminili non fecondati”. A chiarire il senso della pronuncia è Giulio Cossu, docente di Medicina rigenerativa all’Università di Manchester, il quale esprime tuttavia delle riserve sulla reale applicabilità di questa sentenza. ”A poter essere brevettato – spiega Cossu – è un prodotto dell’ingegno, mentre non possono essere brevettate parti del corpo umano. Dunque l’ovulo femminile non può essere brevettato di per sé, così come non potrebbe essere brevettata alcuna altra parte del corpo; la brevettabilità va invece intesa come riferita ai prodotti della ricerca ottenuti utilizzando anche degli ovuli, a patto, come stabilisce la Corte, che non siano fecondati”. L’ovulo umano non fecondato, infatti, ”non dà origine ad un essere umano e, partendo da tale assunto, può dunque essere parte di un brevetto”. In pratica, esemplifica l’esperto, ciò vuol dire che ”una università, un privato o un’azienda, sulla base di tale sentenza, possono fare domanda di brevetto per un prodotto ottenuto utilizzando tale materiale biologico”. Ma quale potrebbe essere la ricaduta pratica della decisione della Corte Ue? ”E’ una mia opinione personale – afferma Cossu – ma non vedo un utilizzo pratico ovvio derivante da questo pronunciamento. Ciò – conclude – anche considerando il fatto che gli ovuli rappresentano un materiale biologico di non facile reperimento e sul cui uso, in ogni caso, possono aprirsi problemi di ordine etico”.
Gallo (Coscioni): decisione positiva per la ricerca. Una decisione ”positiva perchè apre ad un maggiore raggio di azione per la ricerca, ma dovranno essere i ricercatori a valutare l’effettivo beneficio di questo tipo di pronuncia”. Lo afferma il segretario dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di Ricerca, Filomena Gallo, commentando la sentenza della Corte di Giustizia Ue secondo cui un ovulo umano manipolato ma non fecondato può essere brevettato a fini industriali. ”Si tratta di una decisione positiva ai fini della ricerca perché – spiega Gallo – con la attuale direttiva comunitaria di riferimento, ovvero la direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, si era giunti a dire che nulla è brevettabile. Al contrario, tale decisione della Corte Ue fa chiarezza e dice che, pur utilizzando una parte del corpo umano, quel prodotto della ricerca così ottenuto è brevettabile”. E’ dunque un passo avanti ”positivo, che permetterà eventuali maggiori investimenti in Ricerca, anche se – conclude Gallo – dovranno essere sempre i ricercatori a valutare le possibili applicazioni pratiche derivanti da tale decisione”.