Notifica unica all’avvocato comune: nessuna lesione del diritto di difesa, Cassazione 24801/2014
L’appello, anche se ne è stata recapitata una sola copia al procuratore anziché una per ognuno dei ricorrenti, è valido perché ha regolarmente coinvolto tutte le controparti –
È quanto ribadito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 24801 del 21 novembre 2014.
La vicenda processuale
La controversia è scaturita dall’impugnazione di un avviso di liquidazione, con il quale l’ufficio ha provveduto al recupero dell’imposta di successione dovuta dai contribuenti, considerato che il pagamento di quest’ultima, mediante cessione di beni culturali, non avrebbe dovuto essere effettuato in autoliquidazione.
La Commissione tributaria di primo grado adita emetteva decisione sfavorevole al Fisco. L’Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza dinanzi la Ctr, che dichiarava l’appello inammissibile per violazione dell’articolo 53, comma 2, del Dlgs 546/1992, per non essere stato proposto nei confronti di tutte le parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado, mediante consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione con un unico motivo di ricorso.
La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema, nell’accogliere il ricorso della parte pubblica, ha ribadito il principio di diritto in base al quale “è valida – tanto nel processo civile, quanto nel processo tributario – la notifica dell’impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia all’unico difensore costituito in rappresentanza di più parti”.
Nel caso di specie, pertanto, l’appello ha regolarmente coinvolto tutte le controparti, anche se ne è stata notificata una sola copia al difensore costituito, invece che una per ogni coerede.
Osservazioni
Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del Dlgs 546/1992, “il ricorso in appello è proposto … nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado …”.
La Cassazione, pertanto, è stata investita della questione relativa alla validità o meno della notifica dell’appello posta in essere mediante consegna di un’unica copia dell’atto di impugnazione al procuratore costituito per una pluralità di parti.
Secondo un primo orientamento (risalente alle Sezioni unite del 1948), l’inosservanza della prescrizione relativa al numero delle copie dell’impugnazione consegnate, rileverebbe in termini di inesistenza della notificazione per mancanza di “un requisito essenziale senza del quale lo scopo non può essere in alcun modo raggiunto”.
Questo requisito sarebbe consistito nella consegna singulatim delle copie dell’atto, così come richiesto dall’articolo 137, comma 2, del codice di procedura civile, necessaria per identificare la parte alla quale la notifica viene effettuata.
Altro orientamento, più recente (Sezioni unite, sentenza 9859/1997), riporta il vizio attinente all’erronea modalità di consegna dell’impugnazione alla categoria della nullità della notifica, sanabileex tunc, sia con la costituzione in giudizio di tutte le parti destinatarie dell’impugnazione sia in seguito alla rinnovazione della notificazione ex articolo 291 del codice di procedura civile.
Invero, le Sezioni unite investite della questione, con la sentenza 29290/2008, alla quale rimanda la decisione de qua, prendendo le distanze da detti orientamenti, hanno affermato la validità della notifica dell’impugnazione in unica copia al procuratore di più parti.
In particolare, la tesi dell’inesistenza è stata superata sull’assunto per cui la pluralità di copie in presenza di più notificandi non può assumersi quale requisito essenziale della notifica.
Ciò in quanto il nostro ordinamento consente, in ipotesi eccezionali, quali la notifica per pubblici proclami, o agli eredi in forma impersonale e collettiva, di notificare l’atto mediante la consegna di una sola copia, pur in presenza di più notificandi.
Inoltre, la consegna di un numero di copie inferiore ai destinatari non impedisce che ciascuno di essi abbia conoscenza dell’atto, per esempio, attraverso l’operato divulgativo del procuratore, con conseguente raggiungimento dello scopo della notifica.
Altresì, è stata abbandonata la tesi della nullità, sulla base di una rilettura costituzionalmente orientata ovvero alla luce del principio di ragionevole durata del processo che necessita, per essere attuato, non solo di una forte collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, ma anche di una riduzione all’essenziale delle ipotesi di nullità per vizi formali.
Appare, dunque, un inutile formalismo, secondo la Corte, distinguere tra notifica effettuata al procuratore costituito e notifica consegnata presso il medesimo procuratore, considerato inoltre che il far pervenire gli atti processuali nella sfera di conoscenza di chi abbia la competenza tecnica per suggerire le soluzioni più opportune da adottare realizza una più adeguata tutela del diritto di difesa delle parti.
A sostegno dell’orientamento ribadito dalla sentenza in esame, viene posta la corretta interpretazione sistematica dell’articolo 170 cpc, che impone di leggere il primo e il secondo comma come se fossero espressione di un’unica disposizione, idonea a far ritenere valida ed efficace la notificazione dell’impugnazione eseguita mediante la consegna di una sola copia al procuratore costituito per una pluralità di parti.
L’articolo 330 cpc, altresì, disciplinante il luogo di notificazione dell’impugnazione, è applicabile nel processo tributario e, anche alla luce dei generali principi della ragionevole durata del processo e della doverosa collaborazione fra il giudice e il difensore munito di procura alle liti, deve essere interpretato in termini tali da escludere l’invalidità della notifica dell’atto di impugnazione della sentenza tributaria effettuata presso il procuratore costituito mediante la consegna allo stesso di un numero di copie dell’atto inferiore a quello dei relativi destinatari.
In presenza di un vizio de iure procedendo, pertanto, la suprema Corte, per le motivazioni sopra esposte, ha cassato la sentenza impugnata.