Giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento – Corte Costituzionale, Sentenza 273/2014
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.
Corte Costituzionale, Sentenza n. 273 del 05/12/2014
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo Maria NAPOLITANO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d’appello di Lecce nel procedimento penale a carico di P.M. ed altro con ordinanza del 13 novembre 2013, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visto l’atto di costituzione di P.M.;
udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
udito l’avvocato Ladislao Massari per P.M.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 13 novembre 2013, la Corte d’appello di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.
La Corte rimettente, investita dell’appello avverso una sentenza del Tribunale di Brindisi, riferisce che i due imputati appellanti erano stati tratti originariamente a giudizio per rispondere di tentata estorsione aggravata continuata, in concorso tra loro e di altro coimputato. Nel corso del giudizio di primo grado, il pubblico ministero aveva modificato l’imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., contestando – limitatamente ad una delle condotte intimidatorie per le quali si procedeva – la forma consumata, anziché quella tentata del delitto di estorsione: ciò, sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento dal coimputato, stando alle quali l’offeso avrebbe nell’occasione ceduto alle pressioni, versando agli imputati una somma di denaro. A seguito della modifica, lo stesso pubblico ministero aveva chiesto l’ammissione di una nuova prova, rappresentata dall’esame di un collaboratore di giustizia, mentre i difensori avevano chiesto ed ottenuto la concessione di un termine a difesa.
Alla successiva udienza, i difensori di tutti gli imputati avevano chiesto che il processo fosse definito con giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., interpretato alla luce della «lettura combinata» delle sentenze della Corte costituzionale n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012. In subordine, ove tale interpretazione non fosse ritenuta praticabile, avevano eccepito l’illegittimità costituzionale del citato articolo per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
Tanto la richiesta di rito alternativo che l’eccezione di illegittimità costituzionale erano state disattese dal Tribunale, che aveva quindi condannato il primo degli attuali appellanti alla pena di cinque anni di reclusione ed euro 2.500 di multa, ritenendolo responsabile di uno solo degli episodi di estorsione tentata; il secondo alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa, dichiarandolo colpevole di tutti i fatti oggetto di giudizio, compreso quello di estorsione consumata.
Nel giudizio di appello, i difensori degli imputati avevano riproposto l’eccezione.
Ciò premesso, la Corte leccese rileva che la fattispecie oggetto del giudizio a quo resta estranea alle dichiarazioni di illegittimità costituzionale di cui alle citate sentenze n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012, concernenti la preclusione all’accesso al giudizio abbreviato nel caso di nuove contestazioni dibattimentali. La prima delle due decisioni attiene, infatti, alle sole contestazioni cosiddette “tardive” o “patologiche” – relative, cioè, a fatti che già risultavano dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale – mentre nella specie si discute di una modifica dell’imputazione “fisiologica”, legata alle nuove risultanze dell’istruzione dibattimentale. La sentenza n. 237 del 2012 si riferisce, a sua volta, alla sola contestazione suppletiva “fisiologica” di un reato concorrente ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., mentre nella specie si è di fronte alla contestazione “fisiologica” di un fatto diverso, ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen.
La Corte rimettente ritiene conseguentemente di dover sollevare questione di legittimità costituzionale di quest’ultima disposizione, nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerna un fatto non risultante dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Ad avviso del giudice a quo, gli argomenti posti a base della citata sentenza n. 237 del 2012 – sinteticamente ripercorsi nell’ordinanza di rimessione – varrebbero anche in rapporto alla contestazione dibattimentale “fisiologica” di un fatto diverso: e ciò tanto più quando – come nella specie – quest’ultimo presenti «connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria», tali da rendere necessaria «una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato». Anche in questa ipotesi, come in quella della contestazione suppletiva del reato concorrente, l’imputato verrebbe a trovarsi in posizione diversa e deteriore, quanto alla facoltà di accesso al rito alternativo e alla fruizione della correlata diminuzione di pena, rispetto a chi fosse chiamato a rispondere della stessa imputazione fin dall’inizio. Da un lato, infatti, sarebbe evidente come, ai fini di una ponderata scelta riguardo all’accesso al giudizio abbreviato, non sia indifferente la contestazione di una fattispecie di reato consumata, anziché tentata. Dall’altro lato, non si potrebbe pretendere che l’imputato valuti la convenienza di detta scelta tenendo conto anche della possibilità che, a seguito del dibattimento, l’accusa originaria venga diversamente descritta.
Sarebbe, dunque, fonte di ingiustificata disparità di trattamento e di compromissione delle facoltà difensive la circostanza che, a fronte di tutte le altre forme di esercizio dell’azione penale, l’imputato possa liberamente optare, senza condizioni, per il giudizio abbreviato, mentre analoga facoltà non gli sia riconosciuta nel caso di nuove contestazioni, se non nelle limitate ipotesi oggetto delle sentenze n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012.
L’art. 3 Cost. sarebbe violato anche perché, a fronte della nuova contestazione di cui si discute, l’imputato potrebbe fruire dei vantaggi connessi ad alcuni riti speciali – quali il patteggiamento e l’oblazione, sulla base della normativa risultante dalle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 della Corte costituzionale – vedendosi invece inibito l’accesso al giudizio abbreviato.
Una ulteriore, ingiustificata disparità di trattamento deriverebbe dal fatto che, nell’ipotesi in questione, l’imputato potrebbe recuperare la facoltà di accedere al giudizio abbreviato per circostanze puramente accidentali che determinino la regressione del procedimento, come quando il fatto diverso contestato in dibattimento rientri tra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non si sia tenuta. In tale evenienza, infatti, il giudice – ove la relativa eccezione sia stata sollevata nei prescritti termini di decadenza – deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero (artt. 516, comma 1-ter, e 521, comma 1-bis, cod. proc. pen.), con la conseguenza che l’imputato si vede, di fatto, rimesso in termini per proporre la richiesta di giudizio abbreviato.
2.– Si è costituito P.M., imputato appellante nel giudizio principale, il quale ha chiesto che la questione venga accolta.
La parte privata rimarca come il contenuto dell’imputazione costituisca il primo – per quanto non unico – elemento alla luce del quale l’imputato si determina alla scelta del rito alternativo, scelta che rappresenta pacificamente una espressione qualificante del diritto di difesa. In questa prospettiva, l’«aggiornamento» dell’imputazione dovrebbe sempre comportare la restituzione all’imputato della facoltà di optare per la definizione anticipata del processo.
Conformemente a quanto sostenuto dalla Corte rimettente, d’altro canto, le considerazioni svolte nella sentenza n. 237 del 2012 sarebbero estensibili anche all’ipotesi della contestazione dibattimentale del fatto diverso. Al riguardo, non varrebbe obiettare che, in tale ipotesi, il fatto, pur variando nei suoi «elementi descrittivi», resta comunque il medesimo: circostanza che renderebbe, in assunto, ragionevole il mancato riconoscimento all’imputato del diritto di chiedere il giudizio abbreviato in relazione all’imputazione modificata. Un simile ragionamento risulterebbe, infatti, «semplicistico», finendo per riconoscere residui spazi di operatività al criterio della «prevedibilità», da parte dell’imputato, dell’evoluzione (“fisiologica”) dell’accusa in dibattimento; criterio, per converso, disatteso dalla citata pronuncia della Corte costituzionale.
Sarebbe, inoltre, significativo che – sia pure con riguardo alla nuova contestazione cosiddetta “patologica” – la sentenza n. 333 del 2009 abbia esteso, in via consequenziale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen. anche alla contestazione del fatto diverso, di cui alla norma censurata.
Considerato in diritto
1.– La Corte d’appello di Lecce dubita della legittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Ad avviso della Corte rimettente, la norma censurata violerebbe gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa, giacché, nel caso considerato, l’imputato verrebbe a trovarsi in posizione diversa e deteriore, quanto alla facoltà di accesso al rito alternativo e alla correlata diminuzione di pena, rispetto a chi fosse chiamato a rispondere della stessa imputazione sin dall’inizio.
L’art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto due ulteriori profili. In primo luogo, perché, a fronte della nuova contestazione di cui si discute, l’imputato potrebbe fruire dei vantaggi connessi ad alcuni riti speciali – quali il patteggiamento e l’oblazione, per effetto delle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 di questa Corte – vedendosi, invece, inibito l’accesso al giudizio abbreviato. In secondo luogo, perché, nell’ipotesi in discussione, l’imputato potrebbe recuperare la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato per circostanze casuali che determinino la regressione del procedimento, come quando il fatto diverso contestato in dibattimento rientri fra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non si sia tenuta.
2.– La questione è fondata.
Con la sentenza n. 237 del 2012, questa Corte – superando il diverso indirizzo espresso in precedenti pronunce, risalenti agli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del nuovo codice di rito – ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa (artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.), l’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento in relazione al reato concorrente oggetto di contestazione suppletiva cosiddetta “fisiologica”: volta, cioè, ad adeguare l’imputazione alle nuove risultanze dell’istruzione dibattimentale.
Le considerazioni poste a base di detta decisione risultano estensibili, con gli opportuni adattamenti, anche alla contestazione “fisiologica” del fatto diverso, operata ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen.: disposizione che – sotto la rubrica «Modifica della imputazione» – stabilisce, al comma 1, che «Se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione».
Le fattispecie regolate dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. sono già state, del resto, accomunate da questa Corte nelle analoghe declaratorie di illegittimità costituzionale inerenti alle contestazioni dibattimentali cosiddette “tardive” o “patologiche”, relative, cioè, a fatti che già risultavano dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale: contestazioni che una consolidata giurisprudenza di legittimità reputa ammissibili, malgrado il tenore letterale apparentemente contrario delle citate disposizioni del codice di rito (sentenze n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994, concernenti, rispettivamente, il giudizio abbreviato e il “patteggiamento”). Altrettanto è avvenuto – a prescindere da ogni distinzione fra contestazioni “fisiologiche” e “patologiche” – con riguardo alla mancata previsione della facoltà dell’imputato di presentare domanda di oblazione in rapporto al reato oggetto della nuova contestazione (sentenza n. 530 del 1995).
3.– È ben vero che tra la contestazione del reato concorrente e la contestazione del fatto diverso vi è un elemento differenziale. La prima, concernendo un addebito aggiuntivo rispetto a quello originario (se pure al medesimo connesso, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.), potrebbe eventualmente dar luogo anche ad una imputazione autonoma, oggetto di un procedimento distinto; la seconda no, trattandosi della mutata descrizione del fatto per il quale è già stata esercitata l’azione penale (addebito sostitutivo). Con la conseguenza che, quando emerga la diversità del fatto, la nuova contestazione dibattimentale rappresenta una soluzione obbligata per il pubblico ministero, non potendo il novum affiorato nell’istruzione dibattimentale formare oggetto di un procedimento separato, stante l’efficacia preclusiva del giudicato.
Tale tratto distintivo non basta, tuttavia, a giustificare discriminazioni tra le due ipotesi sotto il profilo che qui specificamente interessa.
In entrambi i casi, la contestazione interviene quando il termine procedimentale perentorio per la richiesta di giudizio abbreviato è già scaduto (tale termine coincide, infatti, con la formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare o, nei procedimenti a citazione diretta, con la dichiarazione di apertura del dibattimento: artt. 438, comma 2, e 555, comma 2, cod. proc. pen.). Anche in rapporto alla contestazione “fisiologica” del fatto diverso vale, quindi, il rilievo di fondo, per cui l’imputato che subisce la nuova contestazione «viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore – quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena – rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse stato chiamato a rispondere sin dall’inizio». Infatti, «condizione primaria per l’esercizio del diritto di difesa è che l’imputato abbia ben chiari i termini dell’accusa mossa nei suoi confronti»: e ciò particolarmente in rapporto alla «scelta di valersi del giudizio abbreviato», la quale «è certamente una delle più delicate, fra quelle tramite le quali si esplicano le facoltà defensionali». Di conseguenza, non solo quando all’accusa originaria ne venga aggiunta una connessa, ma anche quando l’accusa stessa sia modificata nei suoi termini essenziali, «non possono non essere restituiti all’imputato termini e condizioni per esprimere le proprie opzioni» (sentenza n. 237 del 2012).
Al riguardo, giova evidenziare come il dovere del pubblico ministero di modificare l’imputazione per diversità del fatto risulti strettamente collegato al principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), partecipando, quindi, della medesima ratio di garanzia (assicurare il contraddittorio sull’accusa e, con esso, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato). In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che non qualsiasi variazione o puntualizzazione, anche meramente marginale, dell’accusa originaria comporta il suddetto obbligo, ma solo quella che, implicando una trasformazione dei tratti essenziali dell’addebito, incida sul diritto di difesa dell’imputato: in altre parole, la nozione strutturale di «fatto», contenuta nell’art. 516 cod. proc. pen., va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni delle facoltà difensive. Correlativamente, è di fronte a simili situazioni – e solo ad esse – che emerge anche l’esigenza di riconoscere all’imputato la possibilità di rivalutare le proprie opzioni sul rito.
Tale esigenza risalta in modo anche più evidente ove si consideri che la modifica dell’imputazione, oltre ad alterare in modo significativo la “fisionomia” fattuale del tema d’accusa, può avere riflessi di rilievo sull’entità della pena alla quale l’imputato si trova esposto e, di conseguenza, sulla incidenza quantitativa dell’effetto premiale connesso al rito speciale (diminuzione della pena di un terzo, nel caso di condanna). La fattispecie oggetto del giudizio a quo è, per questo verso, esemplare: chiamati inizialmente a rispondere di estorsione tentata – reato punito con la pena detentiva minima di un anno e otto mesi di reclusione (oltre la multa) – gli imputati si sono visti contestare in dibattimento, in sua vece, l’estorsione consumata, punita, nel minimo, con pena tripla (cinque anni di reclusione, oltre la multa).
4.– Come rilevato nella sentenza n. 237 del 2012, il regime censurato non può essere giustificato né con gli obiettivi di deflazione processuale propri del giudizio abbreviato, né facendo leva sulla «prevedibilità» della variazione dibattimentale dell’imputazione in un sistema di tipo accusatorio, fondato sul principio della formazione della prova in dibattimento.
Quanto, infatti, al primo profilo, l’accesso al rito alternativo a dibattimento iniziato rimane comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, sia pure attenuato, consentendo – quantomeno – al giudice di decidere sulla nuova imputazione senza il supplemento di istruzione previsto dall’art. 519 cod. proc. pen. In ogni caso, le ragioni della deflazione processuale debbono cedere di fronte alla necessità del rispetto degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.: «se pure è indubbio, in una prospettiva puramente “economica”, che più si posticipa il termine utile per la rinuncia al dibattimento e meno il sistema ne “guadagna”, resta comunque assorbente la considerazione che l’esigenza della “corrispettività” fra riduzione di pena e deflazione processuale non può prendere il sopravvento sul principio di eguaglianza né tantomeno sul diritto di difesa» (sentenza n. 237 del 2012).
Riguardo, poi, al secondo aspetto, non si può pretendere che l’imputato valuti la convenienza di un rito speciale tenendo conto anche dell’eventualità che, a seguito dei futuri sviluppi dell’istruzione dibattimentale, l’accusa a lui mossa subisca una trasformazione, la cui portata resta ancora del tutto imprecisata al momento della scadenza del termine utile per la formulazione della richiesta. E ciò, tanto più ove si consideri che la vigente disciplina consente al pubblico ministero di procedere a nuove contestazioni – sia del fatto diverso, che del reato connesso o della circostanza aggravante – anche nell’ambito del giudizio abbreviato, in presenza di integrazioni probatorie: ipotesi nella quale è espressamente riconosciuto, peraltro, all’imputato il diritto di rivedere la scelta sul rito, chiedendo che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie (art. 441-bis cod. proc. pen.).
5.– Anche in rapporto alla contestazione dibattimentale “fisiologica” del fatto diverso è, d’altro canto, ravvisabile la ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe – rilevata dalla sentenza n. 237 del 2012 – conseguente al possibile recupero, da parte dell’imputato, della facoltà di accesso al giudizio abbreviato per circostanze puramente “occasionali” che determinino la regressione del procedimento.
Ciò si verifica, in specie, allorché, a seguito delle nuove contestazioni, il reato rientri tra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non sia stata tenuta. In tale ipotesi, infatti, il giudice – ove la relativa eccezione sia sollevata nei prescritti termini di decadenza – deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero (artt. 516, comma 1-ter, e 521-bis cod. proc. pen.), con la conseguenza che l’imputato si vede, di fatto, rimesso in termini per proporre la richiesta di rito alternativo.
6.– Sussiste, infine, anche con riguardo all’ipotesi in questione, l’ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio abbreviato e oblazione, parimenti riscontrata nella sentenza n. 237 del 2012.
In forza dell’art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. – che si conforma alla sentenza n. 530 del 1995 di questa Corte – nel caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, l’imputato è, infatti, rimesso in termini per proporre la relativa richiesta.
7.– L’art. 516 cod. proc. pen. va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’1 dicembre 2014.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2014.