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Dichiarazioni 2015: già on line la prima bozza del modello 730

Dall’anno prossimo, più tempo per la presentazione: la nuova scadenza che interessa pensionati e titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati è fissata al 7 luglio

730-2014Il 730/2015, da oggi in anteprima sul sito delle Entrate con le relative istruzioni, è ricco di novità. La principale, senza dubbio, è l’introduzione del modello precompilato, che l’Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile (vedi “Riforma fiscale, atto I: è realtà la dichiarazione precompilata”), cui è strettamente legata anche la nuova certificazione unica (modello Cu) che, dall’anno prossimo, prenderà il posto del “vecchio” Cud.
Ma le new entry, a seguito delle numerose recenti modifiche normative, sono tante. Vediamo le più rilevanti.

730 per chi e perché
È bene, innanzitutto, ricordare che presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730 rappresenta un vantaggio per i lavoratori dipendenti e i pensionati che, in possesso di determinati redditi, possono avvalersene. Utilizzarlo è conveniente perché:

  • è più semplice di Unico, in quanto non si devono eseguire calcoli
  • si riscuote l’eventuale rimborso spettante in tempi rapidi, direttamente nella busta paga di luglio ovvero nella rata di pensione di agosto o settembre
  • in caso di imposte a debito, non occorre effettuare versamenti; provvede direttamente il sostituto a trattenere le relative somme dalla retribuzione o dalla pensione.

Il bonus Irpef di 80 euro
A partire dallo scorso maggio, ai lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 26mila euro, è stato erogato in busta paga, dal datore di lavoro, un credito per un importo massimo di 80 euro al mese.
In sede di presentazione del modello 730/2015, l’ammontare del credito dovrà essere ricalcolato, da chi presta l’assistenza fiscale, in base alla somma di tutti i redditi dichiarati.
Nel caso in cui non sia stato possibile percepire il bonus, ad esempio perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta (come nel caso dei lavoratori domestici) o perché il rapporto di lavoro si è chiuso prima del mese di maggio, il credito verrà riconosciuto direttamente con il modello 730.
Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti dovranno compilare il rigo C14, per segnalare se il credito è stato o no erogato e, in caso affermativo, in che misura.
Inoltre, sempre per consentire la corretta determinazione del bonus Irpef, da quest’anno andranno indicate, nel rigo C4, le somme percepite per incremento della produttività.

Crediti in compensazione
Dal 1° ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti derivanti dalla dichiarazione, se il saldo finale è uguale a zero, il contribuente deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, soltanto i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Invece, i modelli F24 contenenti compensazioni con saldo finale superiore a zero e quelli con saldo oltre i 1.000 euro possono viaggiare anche tramite i servizi di internet banking degli intermediari della riscossione.

Destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille
Dal 2015, i contribuenti avranno a disposizione un’unica scheda (modello 730-1) per esprimere le scelte relative all’8, al 5 e al 2 per mille dell’Irpef. Con essa, sarà possibile destinare:

  • l’otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una istituzione religiosa
  • il cinque per mille della propria Irpef per determinate finalità sociali
  • il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

Le scelte non sono alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse, senza determinare maggiori imposte dovute.
La scheda va presentata integralmente anche nel caso in cui sia stata operata una soltanto delle scelte consentite.

Altro

  • uniformata all’1 gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionale e comunale
  • previsto l’obbligo di indicare, nel prospetto dei familiari a carico, il codice fiscale anche dei figli a carico residenti all’estero
  • ridotta dal 15 al 10% l’aliquota agevolata per i canoni concordati nei comuni ad alta densità abitativa, nel caso di opzione per la cedolare secca
  • eliminata, nel quadro B, l’indicazione dell’Imu dovuta per ciascun fabbricato dichiarato
  • modificati gli importi delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • introdotte una detrazione a favore degli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale (è pari a 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, a 450 euro se il reddito non supera 30.987,41 euro) e, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola con meno di 35 anni di età, una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli (massimo 80 euro per ettaro e fino a 1.200 euro annui)
  • riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali a sostegno della cultura (“art bonus”), nel limite del 15% del reddito imponibile
  • in tema di oneri detraibili: prorogati il “bonus ristrutturazioni” nella misura del 50%, il “bonus arredi” (anch’esso nella misura del 50%), la detrazione al 65% per il risparmio energetico e quella – sempre al 65% – per l’adozione di misure antisismiche; elevata dal 24 al 26% la detrazione per le erogazioni liberali a favore delle Onlus e quelle a favore dei partiti politici; fissati a 530 euro e a 1.291,14 euro gli importi massimi detraibili dei premi per assicurazioni aventi per oggetto, rispettivamente, il rischio di morte o di invalidità non inferiore al 5% e il rischio di non autosufficienza
  • in tema di oneri deducibili: introdotta una deduzione pari al 20% delle spese sostenute – fino a un massimo di 300mila euro – per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da dare in locazione per almeno otto anni; eliminata definitivamente la deducibilità dei contributi obbligatori versati al Servizio sanitario nazionale con la Rc auto.
r.fo., Fiscooggi.it

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