Norme & Prassi

Licenza pesca: la provvisorietà non raddoppia la tassa governativa

Quando c’è rinnovo, il tributo, corrisposto al rilascio dell’attestazione temporanea, non deve essere pagato di nuovo al momento della consegna del titolo definitivo
pescherecciL’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare le problematiche sul rilascio della licenza di pesca. Lo ha fatto con la risoluzione 105/E del 27 novembre, con la quale è stato risolto lo spinoso problema dello sfasamento temporale tra pagamento della tassa sulle concessioni governative e rilascio della licenza di pesca professionale marittima.
Accade spesso, infatti, che il pagamento della tassa sulle concessioni governative sia effettuato in costanza di emanazione dell’attestazione provvisoria rilasciata prima della licenza di pesca e successivamente, con il rilascio della licenza, il soggetto si trovi a dover pagare nuovamente il tributo, prima della naturale scadenza del titolo abilitativo rilasciato, perché trascorsi otto anni dal pagamento precedente.

L’Agenzia delle Entrate, al riguardo, ha eseguito una breve disamina della disciplina del rilascio delle licenze di pesca, contenuta nel decreto 26 luglio 1995 del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, il cui articolo 2 prevede che “la licenza è rilasciata dal Ministero all’interessato, iscritto nel registro delle imprese di pesca…” (comma 1), “…è valida per un periodo di otto anni ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato” (comma 3).
In merito alla richiesta di cui al comma 3, le relative modalità sono state dettate da un successivo decreto ministeriale del 26 gennaio 2012 (resosi necessario per conformare la disciplina del rilascio delle licenze di pesca ai principi di cui al regolamento comunitario 1224/2009 e per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca), cui è seguita la circolare illustrativa 19168/2012 dello stesso ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Il documento di prassi, oltre a dare indicazioni sulle modalità di rinnovo, sostituzione, duplicazione e variazioni della licenza, ha specificato che, a seguito della richiesta dell’interessato, l’autorità marittima rilascia un’attestazione provvisoria prima della licenza.

I tecnici dell’Amministrazione finanziaria hanno poi spostato l’attenzione sulla normativa di riferimento delle tasse sulle concessioni governative disciplinate dal Dpr 641/1972, il cui articolo 1 stabilisce che “I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulla concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa”. Quest’ultima, all’articolo 8, prevede il pagamento della tassa per il rilascio della “Licenza per la pesca professionale marittima (…): per ogni unità adibita…” nella misura di 404 euro. Ne consegue che il presupposto applicativo della tassa sorge nel momento in cui avviene il rilascio.
Pertanto, la tassa sulle concessioni governative corrisposta per il rilascio della licenza di pesca non dovrà essere nuovamente assolta fino al momento della naturale scadenza del titolo abilitativo, salvo che non si verifichi un’ipotesi di mutamento sostanziale dello stesso.
A questo proposito, l’Agenzia afferma che l’importo versato, ai sensi dell’articolo 8 della tariffa allegata al Dpr 641/1972, non ha una sua propria validità, ma segue quella della licenza per la cui emanazione è stata corrisposto.

Per le motivazioni ricordate, la risoluzione chiarisce che, nel caso in cui al soggetto richiedente venga rilasciata l’attestazione provvisoria, in attesa della definitiva emanazione della licenza di pesca, è dovuta comunque la tassa sulle concessioni governative che, però, non dovrà essere nuovamente pagata al momento del rilascio della licenza stessa, in quanto quest’ultima copre anche il periodo di utilizzo dell’attestazione provvisoria.

 

Anna Rita Zannella, fiscooggi.it

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