Norme & Prassi

L’8‰ dell’Irpef anche alle scuole. In G.U. le modifiche al regolamento

Soltanto per quest’anno, i nuovi entrati hanno tempo fino al 15 dicembre per inviare alla presidenza del Consiglio dei ministri l’istanza per la concessione del contributo
scuolaL’8 per mille dell’Irpef gestita direttamente dallo Stato fa posto, ufficialmente, a una quinta categoria di beneficiari. La quota potrà, infatti, essere destinata anche a interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica. A chiedere la modifica la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 206, legge 147/2013). Le altre quattro finalità già ammesse alla distribuzione delle somme affidate dai cittadini allo Stato sono la fame nel mondo, le calamità naturali, l’assistenza ai rifugiati e la conservazione di beni culturali. La norma prevede che, salvo eccezioni, l’intero ammontare dell’8‰ venga suddiviso in cinque quote di pari importo.

Con il Dpr 172/2014 del 17 novembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri e in vigore da giovedì 11 dicembre, viene definita “concretamente” la nuova normativa; il decreto, infatti, integra e modifica il precedente Regolamento (Dpr 76/1998). Innanzitutto, è utile precisare che possono beneficiare del finanziamento le scuole di proprietà dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto destinati all’istruzione.
Sono ammessi finanziamenti riguardanti lo stesso intervento, chiarisce il regolamento, soltanto per una delle finalità ammesse. Il dubbio potrebbe nascere dalla doppia chance offerta in caso di beni culturali presenti in una struttura scolastica. In pratica, ad esempio, nell’ipotesi di un portone di interesse storico “pericolante”, occorre scegliere se chiedere la quota riservata ai beni artistici o quella destinata alla ristrutturazione edilizia di istituto scolastico.

La nuova disciplina rivede, in parte, anche le linee guida in base alle quali distribuire le quote. Novità, inoltre, sull’entità delle somme assegnate nel caso in cui l’importo necessario all’intervento superi i 30mila euro. Cambiano anche i termini di utilizzo degli eventuali risparmi: mentre prima potevano essere conservati dai beneficiari per un anno dalla fine dei lavori, ora può essere richiesto il loro utilizzo entro un anno dalla chiusura del cantiere.
Predisposto, poi, per i nuovi arrivati, un modello su misura per la presentazione della domanda. Il modulo da utilizzare è quello dell’allegato “A-bis” al decreto, mentre per le altre tipologie di interventi rimane valido il modulo dell’allegato “A”.

Infine, per l’anno 2014, il Dpr 172 fa slittare al prossimo 15 dicembre la scadenza entro la quale gli istituti possono chiedere di partecipare alla distribuzione della quota dell’8‰ riservato all’edilizia scolastica. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l’intervento da realizzare, il costo totale, l’importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione. Dal prossimo esercizio, l’istanza andrà inviata alla presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine ordinario del 30 settembre.

Anna Maria Badiali, fiscooggi.it

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